La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, nel respingere il ricorso di una nota società italiana, ha chiarito che è un comportamento legittimo lo sciopero dei dipendenti per la presenza di amianto nell’azienda, anche se si rifiutano di lavorare dopo aver timbrato i cartellini. Pertanto, l’azienda non può sospendere a tali lavoratori il pagamento della retribuzione.
Gli ermellini hanno addotto fra le motivazioni che secondo la condivisa giurisprudenza della Corte “la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cc, pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 cc, tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute (cfr, Cass., n. 11664/2006)”
La Cassazione conferma ciò che ha affermato il Tribunale, il quale ha ritenuto che il comportamento dei lavoratori, che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio, esprimesse una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cc, implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo la timbratura all’orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singolireparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall’officina.
Si è tratta quest’ultima di una valutazione che non appare irragionevole, continua la Cassazione, tenuto conto dei motivi dell’iniziativa, indicati dal Tribunale nell’avvenuta conoscenza da parte dei lavoratori del contenuto del verbale di sopralluogo del medico che riportava notizie allarmanti con riguardo a detto luogo di lavoro e del fatto che alcuni dipendenti (evidentemente ritenuti diversi da quelli esposti allo specifico rischio) avevano regolarmente lavorato.
Corte di Cassazione, sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012 (70,4 KiB, 869 hits)
Fonte: DplModena.it