La Cassazione, con sentenza 3058 dello scorso 8 febbraio, ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore, fatto senza la preventiva audizione del lavoratore, prevista prima del licenziamento disciplinare, il quale per motivi “depressivi” aveva più volte procrastinato l’incontro.
Il caso ha riguardato un dipendente bancario (direttore di filiale) che si è visto licenziare poichè, a seguito di accertamenti aziendali, veniva accertato che lo stesso, aveva messo in atto una gestione bancaria spregiudicata e superficiale.
Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento; non della stessa idea la Corte d’Appello, secondo la quale, il licenziamento era avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, sia sotto il profilo dell’immediatezza della contestazione disciplinare che, sotto il profilo della tutela del diritto di difesa. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.
Secondo gli Ermellini, l’indisponibilità ripetuta per motivi di salute del lavoratore (attestato con certificati medici), non deve essere usata dal lavoratore come mezzo dilatorio per rimandare sistematicamente il provvedimento disciplinare e paralizzare, così, il potere disciplinare del datore di lavoro.
“Nulla si poteva obiettare alla Società appellante che si era mostrata sempre disponibile (per ben quattro volte) affinché l’appellato potesse esercitare il diritto di difesa”; inoltre, la malattia denunciata dal lavoratore (stato depressivo) “non appariva, in concreto, aver impedito fisicamente al lavoratore di effettuare il colloquio, né di ragguagliare adeguatamente il rappresentante sindacale sulle giustificazioni da fornire rispetto ai fatti contestati”.