La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1576 è intervenuta, dopo la pronuncia della Corte Cost.( sent. n. 214 del 2009), in tema di disciplina regolatrice del contratto a tempo determinato e di onere di specificazione delle ragioni di carattere sostitutivo.
Una premessa è d’obbligo: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 14 luglio 2009, nel pronunciarsi su diverse questioni inerenti il contratto a tempo determinato ha stabilito che il comma 1 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001, (in base al quale l’apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita per ragioni di carattere sostitutivo), va interpretato sulla base del disposto del successivo comma 2 in cui si statuisce che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1”.
Ne deriva, pertanto la necessità, di dare indicazione, nel contratto, del nominativo del lavoratore da sostituire. Solamente in questo modo potrà essere correttamente configurato il rapporto a tempo determinato
Dando seguito a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con le sentenze nr. 1576 e 1577, la Cassazione ha stabilito che “il requisito di specificità, nell’ambito di una situazione aziendale complessa, può ritenersi soddisfatto dall’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti (di per se non sufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse) se, integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.
Il caso ha riguardato un lavoratore assunto da Poste italiane con contratto a termine dal 2 gennaio 2003 al 31 marzo 2003. Il contratto stipulato ai sensi dell’art 1 d.lgs 368/2001, recava come causale “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di recapito presso la regione Lombardia con diritto alla conservazione del posto”.
La Corte ribadisce che la disciplina prevista dal D.lgs 368/2001 è l’unica fonte regolatrice del contratto a tempo determinato; “Bisogna quindi stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore abbia determinato la causale dell’opposizione del termine riferendosi a ragione di carattere sostitutivo”.
La Corte continua affermando che, in riferimento alle “ragioni di carattere sostitutivo”, in una situazione aziendale complessa, il carattere della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore sostituito ma, con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione e, le scoperture che, per quella stessa funzione si sono realizzate nel periodo dell’assunzione.
Pertanto, in ossequio ai principi dettati dalla sentenza della C. Cost (secondo la quale la specificazione delle ragioni sostitutive implica oltra che l’indicazione del lavoratore da sostituire, anche delle cause della loro sostituzione), la Cassazione afferma che per essere legittima l’apposizione del termine al contratto di lavoro per ragioni sostitutive, l’esigenza di sostituire i lavoratori è integrata da ulteriori “requisiti”quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro.
Fonte: www.cortedicassazione.it