La Cassazione, con sentenza nr. 11462 dello scorso 9 luglio ha affermato il diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva per le ferie non fruite a causa di malattia e, anche senza responsabilità del datore di lavoro.
Il caso ha riguardato un lavoratore, direttore dei servizi amministrativi di un istituto tecnico commerciale di Assisi a cui la Corte di appello di Perugia aveva rigettato la domanda proposta contro il MIUR e l’a scuola dove lavorava, diretta al riconoscimento della sua indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, al momento del suo collocamento al riposo, a cause di lunghe assenze per malattia, protrattesi dal 3 gennaio 2002 fino al 10 luglio 2002, data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Gli Ermellini richiamano l’art 36 della Costituzione secondo il quale il diritto alle ferie è irrinunciabile; dunque proprio l’irrinunciabilità comporta che “ove le ferie non siano effettivamente fruite, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre ad avere carattere risarcitorio in quanto compensativo del danno causato dalla perdita del bene (mancato recupero delle energie psicofisiche, impossibilità di dedicarsi alle relazioni familiari e di svolgere attività psicofisiche), hanno anche “natura retributiva” costituendo il corrispettivo “dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali”.
Per tali principi, devono considerarsi illegittime, per contrasto con norme imperative, le disposizioni dei CCNL che “escludono il diritto del lavoratore all’equivalente economico per periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del contratto di lavoro, salva l’ipotesi del lavoratore che abbia rifiutato l’offerta della fruizione di ferie da parte del datore di lavoro”.
Inoltre, conclude la Suprema Corte, la sentenza impugnata cozza anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue. In particolare, i la Corte di giustizia europea ha affermato, nella sentenza C-350/06 e C-520/06, che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che sebbene la norma nazionale possa stabilire dei limiti temporali per il godimento delle ferie dalla loro maturazione, non è ammissibile escludere il diritto all’indennità finanziaria sostituiva quando i dipendenti siano in congedo per malattia”.