La Cassazione, con sentenza nr. 24476 dello scorso 21 novembre, ha affermato che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time,non può essere disposta unilateralmente dal datore di lavoro ma, occorre il consenso di entrambe le parti.
Il fatto ha riguardato un lavoratore che, dopo trent’anni di servizio presso una società, si era visto ridurre l’orario di lavoro, senza il proprio consenso. Pertanto, il lavoratore, chiedeva alla ditta il pagamento delle ore prestate in meno rispetto a quelle previste contrattualmente, pari a circa 8mila euro.
Il Tribunale di prime cure, rigettava la domanda attrice sulla base del fatto che, a seguito di testimonianza spontanea del lavoratore era emersa la sottoscrizione di un accordo sindacale del 1990 (ossia nove anni prima del fatto) in cui si accettava la riduzione dell’orario di lavoro. Di diverso avviso, la Corte d’appello che, condannava la società al pagamento delle differenze retributive.
Secondo la Cassazione, l’accordo sottoscritto nove anni prima, non poteva giustificare la scelta imprenditoriale di riduzione dell’orario di lavoro. Ma v’è di più. In ogni caso, tale “accordo non avrebbe comunque, potuto avere alcuna validità poichè, l’art 5 co 10 L. 863/84, prescrive la forma scritta “ab substantiam” per la riduzione consensuale di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.
Infatti, l’art 5 co 10, dispone che
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall’ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato,…….. è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale
Pertanto, conclude la Corte, la nullità della clausola sul tempo parziale, per difetto di forma scritta, comporta che il rapporto di lavoro debba considerarsi a tempo pieno, con diritto del lavoratore a vedersi pagate le ore lavorative non prestate.
Si ricorda che per effetto della legge di stabilità 2012, L. 183/2011, dal 1 gennaio 2012, è abolita la convalida delle trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la direzione del lavoro competente per territorio.
Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com
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