Con la sentenza nr. 21121 del 2 ottobre 2009, la Suprema Corte ha affermato il diritto della lavoratrice madre di usufruire della indennità di maternità anche quando, l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia avuto inizio decorsi i 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
Per cui, la lavoratrice non avrà diritto alla indennità di disoccupazione bensì alla indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l’astensione dal lavoro.
NASpI e diritto all’indennità giornaliera di maternità
Il caso ha riguardato una dirigente industriale, licenziata per giustificato motivo oggettivo da un’impresa edile, con preavviso scadente alla fine di settembre 2001; La lavoratrice, immediatamente si iscriveva nelle liste di collocamento e presentava domanda volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione. Il 5.10.2001, presentava domanda per ottenere l’indennità di maternità, giacché dal 3.10.2001 si trovava in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Tale domanda veniva respinta dall’INPS e la relativa decisione veniva impugnata dall’interessata.
Già il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 24 prevede, tra l’altro che le “lavoratrici gestanti le quali si trovino, all’inizio del periodo di congedo per maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”.
Sentenza Cassazione
Per di più (afferma la Corte), il comma 4 dell’art 151 dispone che tale diritto a percepire l’indennità giornaliera di maternità anzichè l’indennità di disoccupazione, spetta anche se il congedo per maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione.
Lo stesso beneficio è previsto (comma 5) in favore della lavoratrice che non e in godimento dell’indennità di disoccupazione perché non assicurata contro tale evento, purché all’inizio del congedo per maternità non siano decorsi più di 180 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e purché nell’ultimo biennio risultino versati 26 contributi settimanali per l’assicurazione di maternità (caso che nella fattispecie non ricorre).
“In tema di tutela delle lavoratrici madri, qualora l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio decorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto, anziché all’indennità di disoccupazione, all’indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l’astensione dal lavoro, anche se nel frattempo è scaduto il limite entro il quale avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ove tale indennità non fosse stata sostituita dall’indennità di maternità”.
Giurisprudenza
Inoltre la Corte, conformandosi anche a precedenti pronunce ( Cass. 16.2.2004 n. 2936. Nello stesso senso Cass. 5.11.2004 n. 21218)ha affermato che il diritto all’indennità giornaliera di maternità qualora, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sia disoccupata ed in godimento della relativa indennità, che in tal caso viene sostituita dalla predetta indennità di maternità, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui alla predetta data la lavoratrice goda dell’indennità di disoccupazione cd. ridotta
Pertanto, per poter usufruire della indennità di maternità sostitutiva di quella di disoccupazione, non importa sapere se la disoccupazione sia dovuta a carenza di lavoro o ad altra ipotesi, in quanto la legge richiede unicamente la ricorrenza del diritto all’indennità di disoccupazione, la quale è sostituita “ope legis” dall’indennità di maternità.