La Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 301 dello scorso 9 gennaio, è intervenuta in materia di licenziamenti illegittimi e sull’operatività del nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori così come modificato dalla Riforma Fornero del lavoro, L. 92/2012, affermando la non retroattività del nuovo articolo 18 in caso di licenziamento dichiarato illegittimo.
Il caso è giunto in Cassazione a seguito del ricorso presentato dalla società datrice di lavoro, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, con la quale annullava il licenziamento e condannava la società al pagamento a titolo risarcitorio dell’ammontare delle retribuzioni maturate dal licenziamento al secondo recesso poi intimato dalla società, oltre alla regolarizzazione contributiva per lo stesso periodo per l’illegittimità del licenziamento.
La società chiedeva la cassazione della sentenza impugnata “in ragione dello ius superveniens costituito dal nuovo testo dell’art. 18 legge n. 300/70, come modificato dalla Riforma Fornero, nuovo testo entrato in vigore il 18.7.12 e che per licenziamenti come quello in discorso (annullato per violazione del cd. repechage) prevede non più la tutela reintegratoria, ma una mera tutela indennitaria.
Sostiene la società ricorrente che si tratta di normativa applicabile anche a licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della novella, giacché la citata legge n. 92/2012, mentre dispone che le modifiche processuali abbiano effetto solo per i licenziamenti successivi all’entrata in vigore della legge stessa, non opera analogo rinvio quanto agli effetti sostanziali d’un licenziamento illegittimo”.
Secondo gli Ermellini, il nuovo articolo 18 è irretroattivo e, ne spiega il perchè. Secondo i giudici, infatti “la circostanza che il co. 67° dell’art. 1 cit. legge n. 92/2012 preveda l’applicabilità delle nuove norme processuali solo alle controversie instaurate dopo l’entrata in vigore della legge stessa non significa, a contrariis, che le nuove norme sostanziali in essa contenute siano applicabili ai licenziamenti anteriormente intimati, ma semplicemente che queste ultime seguono, in assenza di esplicita disposizione contraria, la regola dell’irretroattività sancita dall’art. 11 disp. prel. al c.c., regola, che può essere derogata soltanto se ciò è espressamente previsto da apposita disposizione di diritto transitorio, che nel caso de quo manca”.
In assenza di espressa disposizione derogatoria, si legge nella sentenza, “il principio dell’irretroattività della legge previsto dall’art. 11 disp. prel. al c.c. fa sì che la nuova legge non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; ed è appunto questa l’ipotesi del licenziamento già giudicato illegittimo”.
Il nuovo diritto sopravvenuto o, ius superveniens “è, invece, applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore”