La Cassazione con sentenza n. 11545 del 10 luglio 2012, ha affermato che anche la caduta o le lesioni riportate a seguito di uno scippo durante il percorso casa-lavoro possono portare ad un indennizzo.
La Suprema Corte ha ribaltato così le sentenze di primo e secondo grado che avevano rigettato le richieste del lavoratore il quale chiedeva l’indennità temporanea e relativa rendita all’INAIL a seguito di infortunio avvenuto nel percorso casa-lavoro a seguito di caduta dal motorino dovuta ad un’aggressione ai fini di scippo.
La Corte d’Appello di Perugia confermando la sentenza di primo grado rigettava la domanda del proponente nei confronti dell’INAIL adducendo che il fatto doloso di un’altra persona aveva di fatto interrotto il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi nergativi, ad essi connessi.
Gli Ermellini hanno deciso di cassare la sentenza di secondo grado in virtù del fatto che con Sentenza n. 3776 del 14/02/2008 si era già esperssa in materia affermando che in tema di infortuni sul lavoro è indennizzabile l’infortunio “in itinere” derivato da eventi dannosi anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il percorso lavoro-casa è riconducibile seppur indirettamente all’attività lavorativa.