La Cassazione, con sentenza nr. 755 dello scorso 19 gennaio, ha statuito l’illegittimità del licenziamento per ragioni inerenti l’attività produttiva ( per giustificato motivo oggettivo), quando poi, il lavoratore licenziato è sostituito da altro lavoratore con contratto a progetto.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che, impugnava il licenziamento intimatogli dalla propria azienda, formalmente per motivi attinenti all’organizzazione del lavoro per “impossibilità sopravvenuta da diversi mesi a sostenere i costi di gestione dell’appalto a cui deve far fronte la società con la sua presenza in servizio”.
Sia il Tribunale di primo grado che la corte d’appello, dichiaravano illegittimo il licenziamento con condanna della società al reintegro nel posto di lavoro e risarcimento del danno. L’azienda ricorreva in Cassazione.
Secondo gli Ermellini, la riduzione delle commesse non è stata così drastica da giustificare la soppressione di un posto di lavoro, a maggior ragione se tale posizione lavorativa è stata sostituita con un lavoratore assunto con contratto a progetto solo per un risparmio dei costi aziendali. L’assunzione del lavoratore a progetto, inoltre, risaliva alla settimana prima del licenziamento; pertanto è evidente che l’assunzione era stata fatta per la sostituzione della lavoratrice licenziata.
Pertanto, concludono i Giudici, la motivazione addotta dall’azienda a giustificazione del licenziamento della lavoratrice, non corrisponde alla realtà dei fatti, dato che, non costituisce “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento la riduzione dei costi aziendali mediante la sostituzione di un lavoratore subordinato con uno a progetto.
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