La Cassazione, con sentenza nr. 12127/2012 ha affermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore, qualora non siano osservato le garanzie dettate in favore del lavoratore dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, in merito alla contestazione dell’addebito e il diritto di difesa ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/70.
Il caso ha riguardato un lavoratore licenziato con effetto immediato, con lettera del 12 luglio 2007, per “avere avuto un comportamento assolutamente non idoneo nei confronti dei suoi colleghi e soprattutto verso il datore di lavoro, insultandolo pesantemente davanti al personale”. Il lavoratore impugnava il licenziamento lamentando l’illegittimità del provvedimento per contrasto con l’art. 7 L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori) non essendo stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare, ed in ogni caso perché privo di giusta causa di giustificato motivo.
Il Tribunale di primo grado, rigettava le domande del lavoratore mentre, la corte d’Appello, dichiarava illegittimo il licenziamento ed ordinava la reintegra del lavoratore nel suo posto di lavoro. La ditta proponeva ricorso in Cassazione.
Secondo gli Ermellini, “il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari dalla specifica disciplina del rapporto, debba essere (ontologicamente) considerato disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, circa la contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/70”.
La società ha sostenuto che ben poteva ritenersi legittima la contestuale contestazione degli addebiti e la manifestazione di recesso. La Corte d’appello, ha evidenziato che in tal caso è comunque necessario il rispetto del termine a difesa di cui al citato art. 7, comma 2, L. n. 300/70 (in conformità al pacifico orientamento di questa Corte: tra le tante, Cass. 23 giugno 2005 n. 13486; Cass. 4 luglio 2007 n. 15050; Cass. ord. 21 aprile 2010 n. 9422); che nella specie la lettera del 12 luglio 2007 conteneva, illegittimamente, la contestazione degli addebiti ed il coevo licenziamento. Quanto alla lettera del 14 maggio 2008, la Corte di merito ha congruamente motivato che essa conteneva solo la reiterazione, pur a distanza di quasi un anno, della contestazione disciplinare, rinviando tuttavia all’esito delle eventuali giustificazioni, la manifestazione di una volontà risolutoria, nella specie mai intervenuta.
Per la suprema corte, dunque, nella lettera in questione, dopo una serie di contestazioni disciplinari, la società invitava il dipendente “ad inviare giustificazioni scritte entro i termini previsti dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratore, con espresso avviso (che) in caso di mancata risposta o comunque di giustificazione inadeguata, si procederà all’immediato licenziamento”. Ha pertanto correttamente ritenuto che tale comunicazione non conteneva alcun licenziamento, ma solo la necessaria contestazione degli addebiti e la concessione del termine a difesa di cui all’art. 7 L. n. 300 del 1970, senza che a ciò sia seguito alcun licenziamento. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
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