La Cassazione, con sentenza nr. 23063, dello scorso 7 novembre, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che veniva trovato in stato di ebrezza durante il turn0 di reperibilità e, a cui veniva ritirata la patente.
La ditta di manutenzione di ascensori, licenziava il lavoratore dopo che quest’ultimo comunicava l’impossibilità di recarsi a lavoro perchè gli era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza. La sera del ritiro della patente, inoltre, il lavoratore era inserito nel turo settimanale di reperibilità per interventi urgenti al di fuori dell’orario di lavoro.
Nei primi due gradi di giudizio, il licenziamento era stato considerato illegittimo con condanna dell’azienda al reintegro e al risarcimento dei danni. Quest’ultima proponeva ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini condividono appieno il giudizio espresso dalla Corte di Appello secondo cui:“l’essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all’essere in servizio effettivo e nell’espletamento delle mansioni lavorative in azienda licenziava il dipendente”.
Inoltre, “nella notte in questione non vi sono state chiamate di reperibilità e, infine, che lo stato di ebrezza non può avere automaticamente riflesso sul vincolo fiduciario senza la valutazione delle circostanze e modalità concrete del fatto e del suo contesto”.
E che, in ogni caso, la sanzione del licenziamento era da considerarsi eccessiva e non proporzionata alla gravità del fatto, pur in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari del lavoratore.
Inoltre, concludono i giudici, è lo stesso CCNL applicato al rapporto di lavoro a non consentire il licenziamento poichè, prevede per un comportamento peggiore dello stato di ebrezza, ossia la “manifesta ubriachezza” sanzioni più lievi quali l’ammonizione o al massimo la sospensione.
Quindi, seppur il comportamento del lavoratore è oggettivamente grave, il licenziamento è comunque sanzione sproporzionata al fatto e pertanto illegittimo.