La cassazione, con sentenza nr. 14833 dello scorso 4 settembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento imposto al lavoratore per il rifiuto di quest’ultimo, di modificare l’orario di lavoro in part -time.
Il caso ha riguardato un lavoratore che proponeva giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società per essersi rifiutato di modificare il proprio orario di lavoro.
Sia il tribunale di primo grado che la Corte di Appello, annullavano il licenziamento intimato per mancanza di giusta causa o giustificato motivo ordinando alla detta società di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e condannandola al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad euro 989,46 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
La società ricorreva in Cassazione. Secondo gli Ermellini, è pacifica la ricostruzione desunta dai documenti ritualmente acquisiti al processo, da cui emergeva che il licenziamento era stato adottato non già per ragioni inerenti all’attività produttiva – come sostenuto nell’appello dalla società – ma perché il lavoratore si era rifiutato di modificare l’orario di lavoro. Tuttavia, non è possibile motivare un licenziamento accampando la scarsa flessibilità del lavoratore nell’accettare nuovi orari di lavoro. Per questi motivi, il licenziamento è da considerarsi illegittimo con reintegra del lavoratore.
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