La Cassazione, con sentenza nr. 21485 dello scorso 18 ottobre ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare inflitto ad una dipendente se il datore di lavoro non usa il suo potere disciplinare secondo correttezza e buona fede.
La Cassazione conferma così la sentenza d’appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare, intimato da una società ad una dipendente, “senza dare seguito alla richiesta della lavoratrice di un rinvio della convocazione chiesta dalla lavoratrice”, in considerazione anche dei tempi strettissimi imposti dall’azienda. La convocazione perveniva alla lavoratrice il sabato per il lunedi successivo.
Secondo gli Ermellini, per costante giurisprudenza, l’art 7 dello Statuto dei lavoratori (norme disciplinari) che subordina la legittimità del procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare, alla preventiva contestazione degli addebiti, per consentire al lavoratore di difendersi, “seppur non comporta per il datore un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale ma, solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona, presuppone tuttavia che il datore di lavoro gestisca il potere disciplinare secondo correttezza e buona fede e quindi, in maniera tale da non ingenerare equivoci nel dipendente cui si riferisce la contestazione”.
Nel caso di specie, continuano i giudici, il ristretto margine di tempo intercorrente tra la data della lettera di convocazione e la data dell convocazione stessa, denota una certa mancanza di buna fede da parte del datore che comporta la nullità del licenziamento.
Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.it