Con la sentenza n. 16592/2015 dello scorso agosto la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoro festivo non può essere imposto, ovvero che nessun datore di lavoro può obbligare un dipendente a prestare servizio in una giornata festiva collocata in mezzo alla settimana.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che si era vista comminare una sanzione disciplinare perchè si era rifiutata di lavorare il giorno dell’Epifania. L’azienda infatti aveva imposto a tutti i dipendenti di lavorare in un nuovo punto vendita nei giorni festivi infrasettimanali fra cui l’8 e il 26 dicembre, il 6 gennaio, il 25 aprile e il 1° maggio. La lavoratrice ricorreva contro la sanzione presso il Tribunale di Vercelli, il quale accoglieva il ricorso.
Cassazione: il lavoro festivo non può essere imposto
L’azienda a questo punto ricorreva in appello ma anche questa aveva dato ragione alla lavoratrice, rimarcando la sistematicità della violazione del divieto al riposo della stessa azienda, ripetuta su più giorni.
Infine, lo scorso 7 agosto 2015, la Cassazione ha chiuso definitivamente la questione rigettando il ricorso dell’azienda e stabilendo che il lavoro festivo non può essere imposto, quindi il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili solo se c’è accordo con il datore di lavoro, e non può essere obbligato, ribadendo quindi lo stesso principio già stabilito nella precedente sentenza Cass. 16634/2005.
Leggi anche: Il lavoro festivo infrasettimanale è obbligatorio? Il parere della Cassazione
Sentenza Cassazione
Per gli Ermellini non costituiscono, inoltre, possibili deroghe le comprovate esigenze aziendali, né il CCNL di settore che prevede la possibilità dello svolgimento dell`attività lavorativa in tutti i giorni della settimana, e neppure il fatto che il lavoro nei giorni festivi venga ricompensato come lavoro straordinario.
La Cassazione ha inoltre ribadito che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale. Non è però il caso dell’azienda privata in questione che, oltre ad aver visto rigettare il proprio ricorso, deve anche a pagare le spese processuali.