La Cassazione, con sentenza nr. 34373/2011 ha affermato che il datore di lavoro non è responsabile del reato di lesioni colpose in caso di errore medico.
Il caso ha riguardato un procuratore di una società che si è visto accusare di lesioni personali gravi, in relazione ad una “ipoacusia di origine professionale di cui era risultato affetto un lavoratore”.
La Corte di appello, riformando il giudizio di primo grado, assolveva il procuratore della società “perchè il fatto non costituisce reato”. Ricorreva in Cassazione la Procura Generale.
Gli Ermellini, confermano la sentenza d’appello: l’imputato aveva sempre predisposto ogni cautela volta a garantire la sicurezza dei lavoratori. Eventuali colpe invece, potevano ritenersi a carico del medico competente sulla idoneità della diagnosi.
Secondo i giudici, infatti, seppur il datore di lavoro è tenuto alla cd. “posizione di garanzia” e quindi, a vigilare sui preposti per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, non può invece, essere responsabile per l’errore medico.
La posizione di garanzia, continua la Corte, “è dovuta dall’art. 2087 c.c. e, ribadita dall’art. 18 co 3bis del d.lgs nr. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) che dispone l’obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti di vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi propri dei preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, degli istallatori e del medico competente, restando peraltro ferma l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati in proprio dalle norme citate , allorchè la mancata attuazione dei relativi obblighi, “sia addebitabile unicamente agli stessi”, non essendo riscontrabile un difetto di vigilanza in capo al datore di lavoro o dirigente”.
Nel caso di specie, “bisogna escludere violazioni cautelari, anche di colpa generica da parte del datore di lavoro, vuoi sotto il profilo della scelta del medico competente e sotto il correlato profilo del “sindacato” sul modo con cui tale professionista procedeva a svolgere i suoi compiti, vuoi sotto il profilo dei generali obblighi prevenzionali nello specifico settore dei rischi acustici”. Pertanto, il datore di lavoro va assolto.