La Cassazione, con sentenza nr.37954 dello scorso 20 ottobre ha affermato che il datore di lavoro che non versa il quinto dello stipendio ceduto dal dipendente, non commette reato di appropriazione indebita ma, solo un illecito civile.
Il caso ha riguardato un datore di lavoro che si è visto accusare di appropriazione indebita per aver, quale legale rappresentante di una s.r.l., nei mesi dal luglio al novmre2002, 2011 omesso di versare all’istituto cessionario di quota del credito da prestazioni lavorativa di una dipendente, le somme di danaro trattenute a tale titolo dallo stipendio della dipendente stessa.
L’imputato veniva condannato in appello. Secondo gli Ermellini invece, la condotta del datore di lavoro non costituisce reato, perchè, “non ricorrendo alcuna ipotesi di conferimento di denaro ab externo, il mero inadempimento ad opera del datore di lavoro dell’obbligazione di retribuire, con il proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all’art. 646 del codice penale”. Non potrà dunque “ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo”.
Più in generale, continuano i giudici, il principio è che: “può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita, colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o, in esecuzione di un impegno vincolato, se l’appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta.
Non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempie ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo.”
Pertanto gli Ermellini enunciano il seguente principio: “non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo”.