La Cassazione, con sentenza nr. 32934/2011 ha affermato la responsabilità penale del datore di lavoro che, in buona fede, assuma alle proprie dipendente degli extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno.
L’imprenditore in questione, titolare di una impresa edile, aveva assunto due lavoratori rumeni privi del permesso di soggiorno, omettendo di verificare, quanto affermato dai lavoratori stessi, ossia circa laregolarità della loro permanenza nel territorio dello stato.
L’imprenditore non può invocare a sua discolpa la “buona fede”, visto che lo stesso si era fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti senza controllare il permesso di soggiorno”. E anche qualora avesse provveduto a controllare il permesso di soggiorno, per costante giurisprudenza, la “responsabilità del datore non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta del permesso di soggiorno avanzata dallo straniero”.
“L’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri successivamente all’accertamento dell’illecito, anche a seguito dell’adesione della Romania all’Unione europea”, concludono i giudici, non esclude l’antigiuridicità della condotta del datore di lavoro nè, la punibilità del reato.
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