La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza nr. 13256 del 10 maggio 2010, ha stabilito che i dipendenti assenti per malattia hanno diritto alla retribuzione anche se, in quei giorni uno sciopero ha paralizzato completamente la produzione per causa non imputabile all’imprenditore
Il caso ha riguardato tre lavoratori molisani che, si erano assentati per malattia, in concomitanza con degli scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali. Il datore di lavoro, senza tener conto del motivo della loro assenza, aveva operato le trattenute sulla retribuzione, considerandoli assenti per adesione agli scioperi. L’azienda si è difesa sostenendo che a causa degli scioperi, accompagnati da azioni di picchettaggio, essa si era trovata nella totale impossibilità di utilizzare il personale dipendente, quindi, si era verificata una sospensione del rapporto lavorativo.
Il Tribunale ha accolto le domande dei lavoratori, condannando l’azienda al pagamento delle somme trattenute. Questa decisione è stata confermata, in appello, dalla Corte di Campobasso che ha osservato, tra l’altro, che i lavoratori non avevano manifestato la loro adesione allo sciopero. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
Cassazione: i dipendenti assenti per malattia durante uno sciopero hanno diritto alla retribuzione
La Cassazione, richiamando un orientamento espresso in precedenza, afferma che “nell’ipotesi in cui un datore di lavoro si trovi nell’impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile (in questo caso lo sciopero), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori, il cui rapporto di lavoro sia già sospeso per malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c.(malattia, infortunio, gravidanza e puerperio).
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“La speciale disciplina dell’art.2110 c.c., riguarda in via esclusiva il rapporto tra datore e lavoratore e, su di essa, non possono pertanto incidere le ragioni che nel medesimo periodo di sospensione del lavoro, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio senza che, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parità di trattamento”.
Quindi i lavoratori in malattia non potevano essere privati della retribuzione nel momento in cui, impossibilitati a rendere la prestazione per motivi di salute, non avevano comunque manifestato l’intenzione di aderire allo sciopero.
In pratica, la sospensione totale dell’attività lavorativa per causa non imputabile all’imprenditore, non si ripercuote su tutti i lavoratori indistintamente ma, solo su quelli “sani”. L’impedimento a rendere la prestazione lavorativa per effetto della malattia, ha concluso la Corte, ha una sua autonomia e si deve considerare come se “fosse insorto in un giorno di normale espletamento dell’attività aziendale”.