La Cassazione, sez. lavoro, con sentenza nr. 7863 dello scorso 18 maggio ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore per assenza ingiustificata per ferie, che aveva richiesto di assentarsi con una semplice comunicazione ai responsabili tramite posta elettronica, a cui non è seguita esplicita autorizzazione.
Ciò perchè, la semplice comunicazione delle ferie rientrava nella prassi aziendale, come, rientrava nella prassi aziendale anche la considerazione dell’assenza di una risposta formale come un silenzio-assenso.
Il licenziamento del lavoratore veniva considerato illegittimo sia dal Tribunale di primo grado che dalla corte d’Appello. La società ricorreva in Cassazione per l’annullamento della sentenza.
Secondo gli Ermellini, risulta provata, nel corso del giudizio, l’esistenza di una prassi aziendale circa la concessione delle ferie, secondo la quale “l’autorizzazione alle ferie, veniva sostanzialmente concessa in forma tacita, occorrendo soltanto che il dipendente comunicasse il periodo a mezzo posta elettronica, al presidente e ad al responsabile dell’ufficio del personale”.
Non si può parlare neanche di insubordinazione del lavoratore poichè, “il lavoratore aveva agito sulla base di un legittimo affidamento che le ferie erano state concesse dal capo dell’ufficio del personale, avendo il lavoratore stesso, agito nella consapevolezza di aver ricevuto in forma tacita l’autorizzazione del Presidente, il quale nulla aveva opposto nel lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione delle ferie per posta elettronica e, l’effettiva fruizione delle stesse”.
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