La Cassazione,con sentenza nr. 16254/2011, torna sull’annosa questione dei criteri distintivi tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.
Il caso ha riguardato una lavoratrice che chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una assicurazione. La stessa riteneva il carattere “routinario” del lavoro di segreteria, elemento sufficiente per definire il rapporto di natura subordinata.
Tale richiesta veniva negata in entrambi i gradi i giudizio poichè, secondo i Giudici, l’attrice non era riuscita a provare “gli indici della subordinazione e del vincolo di orario, direttiva e di controllo datoriale”.
Gli Ermellini hanno ribadito che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, mentre altri elementi quali l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario di lavoro e la retribuzione, assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva”.
Più precisamente, continuano i giudici, la subordinazione viene configurata come soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre dall’esercizio di una assidua attività di controllo e vigilanza sull’esecuzione della prestazione lavorativa.
“Risulta pertanto ininfluente che la prestazione si svolga in maniera ripetitiva e che si protragga nel tempo all’interno dell’impresa senza assunzione di rischio da parte del lavoratore.
Ne tali circostanze e modalità, concludono i giudici implicano, implicano di per sè, l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, essendo compatibile anche con il lavoro autonomo”.