La Corte di Cassazione, con sentenza 6 novembre 2014, n. 23669 interviene nuovamente in tema di licenziamento, articolo 18 e reintrega. Alla luce delle recenti modifiche apportate alla L. 300/1970 o Statuto dei Lavoratori dalla L. 92/2012 o Riforma del Lavoro Fornero la Cassazione specifica che la reintegrazione nel posto di lavoro avviene in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento medesimo. Di conseguenza alla base del reintegro non può esservi alcuna valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato.
Per la Cassazione al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela dell’articolo 18 si applica nella sua attuale formulazione a seguito delle modifiche apportate dalla Legge Fornero come sopra accennato. La nuova tutela si divide in due regimi differenziati di tutela:
– la reintegrazione in servizio del lavoratore illegittimamente licenziato, con versamento delle retribuzioni mensili maturate nell’intervallo non lavorato (fino a un massimo di 12 mensilità, dedotto l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum), nel caso in cui il giudice accerti l’insussistenza del fatto contestato, oppure se il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL o dei codici disciplinari applicabili;
– il riconoscimento di un indennizzo risarcitorio tra 12 e 24 mensilità, che si applica, in tutte le altre ipotesi in cui emerga in giudizio che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo richiamati nella lettera di licenziamento.
Quindi, stabilisce la sentenza, solo nel caso in cui il licenziamento disciplinare sia avvenuto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e il fatto ascritto al lavoratore licenziato che stà alla base del licenziamento non sussiste si può avere la reintegra, così come previsto dal nuovo articolo 18. La verifica dei fatti quindi dovrà avvenire senza margini per valutazioni discrezionali in merito alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento ascritto al lavoratore.