La busta paga firmata è una prova assoluta dell’avvenuto pagamento della retribuzione mensile da parte del datore di lavoro? Non sempre. Lo ha ribadito il Tribunale di Bari con la sentenza numero 4754/2016.
Secondo il Tribunale, si legge nella sentenza, il fatto che vi sia la firma della busta paga del lavoratore non costituisce da se la prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro; tuttavia può far presumere l’esatto adempimento. Dovrà essere il lavoratore a fornire la prova che la sottoscrizione della busta paga non costituisce quietanza della dichiarazione sottoscritta.
Cos’è la busta paga
La busta paga, detta anche prospetto paga o cedolino paga, è il documento con il quale il datore di lavoro fornisce al lavoratore, il quadro della retribuzione per un determinato periodo di lavoro, di solito pari ad un mese. Nella busta paga oltre ai dati relativi alla retribuzione troviamo anche i dati dell’azienda, i dati del lavoratore, il periodo di riferimento della retribuzione e le trattenute fiscali e previdenziali. Per la legge la busta paga è un atto unilaterale, non negoziale, in quanto è emesso direttamente dal debitore, cioè il datore di lavoro.
La legge impone quindi al datore di lavoro di consegnare mensilmente la busta paga al lavoratore, con i dati riepilogativi contenuti nel Libro Unico del Lavoro ovvero nella contabilità aziendale relativa al lavoro. Quindi la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga dimostra sì l’avvenuta consegna del cedolino, ma non l’avvenuto pagamento.
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Busta paga firmata con dicitura “per quietanza”
Neanche la famosa dicitura “per quietanza” accompagnata alla firma del lavoratore apposta sulla busta paga dimostra in automatico l’avvenuto pagamento, in quanto anche questa dichiarazione va valutata caso per caso. Quindi anche se viene apposta la dicitura:
Dichiaro che i dati riportati nel presente prospetto paga sono rispondenti a verità e che appongo la mia firma per ricevuta dello stesso e dell’importo netto sopra evidenziato come netto da pagare.
questa non dimostra automaticamente l’avvenuto pagamento, anche se dev’essere il lavoratore a fornire prova dell’insussistenza del carattere di quietanza della dichiarazione sottoscritta, come stabilito dalla Cassazione con la sentenza 157/1986.