Escluse le agevolazioni contributive previste dall’INPS in caso di assunzione di lavoratori che siano titolari di un trattamento di integrale salaria, ed in particolare la CIGS “a zero”. L’esclusione è dettata dalla circostanza che la posizione giuridica del lavoratore non rientra nello status di “disoccupato”. Condizione, questa, essenziale per poter usufruire in maniera corretta di qualsivoglia sgravio contributivo. Quindi, anche se il lavoratore nel momento dell’assunzione non svolga alcuna attività, ma rientra nel programma di CIGS “a zero ore”, non è considerato agevolabile secondo il legislatore. Infatti, tale tipologia di ammortizzatore sociale prevede sì che il lavoratore non presti la propria attività manuale o intellettuale ma, al contempo, il rapporto di lavoro non si interrompe.
A specificarlo è la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019, affermando che i lavoratori sospesi “a zero ore” non sono equiparabili ai lavoratori privi di occupazione nel medesimo lasso temporale. La tesi dei giudici richiama proprio la diversità delle condizioni e la funzione conservativa del rapporto di lavoro svolta dalla CIGS.
Assunzioni agevolate: il caso
Nel caso di specie, un’azienda aveva fruito – a detta dell’INPS – in maniera indebita degli sgravi contributivi previsti dalla:
- Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118, della L. n. 190/2014);
- Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 178, della L. n. 208/2015).
In particolare, il Tribunale ordinario di Trento, aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale in riferimento all’agevolazione contributiva di cui alla predetta Legge di Stabilità 2015.
Nel caso in concreto, l’INPS aveva inviato all’azienda un avviso di addebito di un importo complessivo di euro 590.358,28, ritenendo non spettanti le agevolazioni contributive. La motivazione sta nel fatto che i lavoratori oggetto di esonero fossero già beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, ossia la CIGS “a zero ore”. Quindi, non sussisteva il requisito della mancanza di occupazione nei sei mesi precedenti l’assunzione come richiesto dalle disposizioni in esame.
Secondo il l’azienda, invece, l’espressione “lavoratori non occupati” utilizzata dal legislatore ricomprenderebbe anche i lavoratori in CIGS “a zero ore”, in quanto anch’essi sarebbero sostanzialmente privi di occupazione data l’assenza di prestazione lavorativa;
Assunzioni agevolate: la norma
Lo sgravio contributivo, si ricorda, disponeva l’abbattimento dell’onere previdenziale in caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il beneficio spettava, in riferimento agli anni 2015 e 2016, esclusivamente in caso di nuove assunzioni. Inoltre era necessario che il lavoratore non aveva avuto rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedente presso qualsiasi datore di lavoro.
Assunzioni agevolate: il parere della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale respinge la tesi dell’azienda. L’interpretazione, infatti, osta con la diversità della condizione del lavoratore non occupato rispetto a quella del lavoratore beneficiario del trattamento di CIGS “a zero ore”. I giudici, in particolare, operano una netta distinzione, sia sotto il profilo giuridico che sostanziale, tra la posizione del lavoratore sospeso per intervento della cassa integrazione guadagni, il cui rapporto di lavoro persiste, rispetto al lavoratore inoccupato.
In latri termini, i lavoratori inseriti nel programma di CIGS “a zero ore” e i soggetti in disoccupazione, non sono assimilabili ai fini della fruizione dello sgravio contributivo. Questo perché l’istituto della CIGS “a zero ore” prevede esclusivamente la sospensione del rapporto di lavoro ma non ne comporta la risoluzione.
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