E’ illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore tossicodipendente per la sue assenze dal lavoro nel periodo in cui si è sottoposto a una terapia riabilitativa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 1319 del 2017.
Per gli Ermellini l’assenza dal lavoro protratta anche per un lungo periodo di un tossicodipendente che si sottopone a trattamento riabilitativo è da considerarsi ai fini normativi economici e previdenziali come aspettativa non retribuita.
La Cassazione ha precisato che per quanto sancito dall’articolo 124 del Dpr 309/1990, i lavoratori tossicodipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario a seguire i programmi terapeutici e di riabilitazione.
Le assenze dal lavoro sono giustificate per le cure riabilitative
Per queste ragioni le assenze dal lavoro riconducibili alla permanenza in un centro di cura dalle tossicodipendenze non possono essere ritenute ingiustificate e pertanto non possono essere utilizzate alla base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il caso in questione ha riguardato un lavoratore che aveva chiesto una aspettativa non retribuita per frequentare un centro riabilitativo per disintossicarsi dalla propria tossicodipendenza. Il datore di lavoro prima concedeva l’aspettativa e poi in seguito promuoveva nei confronti del lavoratore una azione disciplinare per assenza ingiustificata.
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In prima istanza il Tribunale di Napoli confermava la legittimità del licenziamento disciplinare, ma la Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno confermato l’illegittimità del licenziamento, in quanto la procedura disciplinare è avvenuta fuori tempo e in maniera scorretta, ma soprattutto perchè il licenziamento è in contrasto con il diritto del lavoratore tossicodipendente alla conservazione del posto per il periodo in cui si sottopone a cure disintossicanti.