La Cassazione, con sentenza nr. 24681 del 2 dicembre 2016, ha dichiarato la legittimità del licenziamento imposto al dipendente in malattia per assenza alla visita fiscale fatta dall’INPS durante le fasce di reperibilità se non dimostra che l’assenza è inevitabile.
La Suprema Corte, nel confermare un orientamento ormai consolidato sul tema, precisa che il licenziamento per assenza alla visita fiscale può essere evitato solo se il lavoratore fornisce la prova di un ragionevole impedimento al rispetto delle fasce di reperibilità per la visita fiscale e non solo quella della effettività della malattia.
Assenza alla visita fiscale per visita medica, non basta il certificato medico
Non basta il solo certificato medico di una visita specialistica avvenuta durante gli orari delle visite fiscali per scongiurare il licenziamento, ma è necessario dimostrare che la visita specialistica non poteva essere effettuata in altro orario al di fuori delle predette fasce di reperibilità.
Solo la prova dell’esistenza di una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo stabilito per le visite fiscali durante le fasce di reperibilità, può salvare il lavoratore dal licenziamento.
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La Cassazione ribadisce dunque, il principio di diritto già affermato con sentenza n. 3226/2008 secondo il quale:
in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell’assenteismo e basati sull’introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell’art. 5, co. 14°, d.l. 12 settembre 1983 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di rendersi disponibile per l’espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento.
Sulla scorta di questi principi gli Ermellini hanno dichiarato legittimo il licenziamento imposto ad un direttore di un ufficio postale che, per ben quattro volte, era risultato assente alle visite fiscali di controllo senza fornire la prova della improcrastinabilità dell’esigenza di allontanarsi proprio durante le fasce orarie di reperibilità.