Con ordinanza n. 27382 depositata lo scorso 23 dicembre la Cassazione ha ribadito che il diritto agli ANF ovvero agli assegni per il nucleo familiare si trasmette agli eredi anche se il defunto non ha presentato la domanda né al datore di lavoro e né all’INPS.
Il Tribunale, in prima istanza aveva già dato ragione agli eredi confermando che essi avevano diritto al pagamento degli arretrati degli assegni per il nucleo familiare nonostante la parente deceduta non avesse mai presentato domanda quando era in vita.
Diritto agli assegni per il nucleo familiare
Allo stesso modo la Cassazione, seguendo il suo stesso orientamento in materia ha confermato quanto già disposto dal tribunale di primo grado affermando che:
il diritto ai trattamenti retributivi in commento sorge in capo all’assicurato per il solo fatto di essere in possesso dei requisiti di legge. Invece, il fatto di dover presentare l’istanza con la relativa domanda di pagamento all’amministrazione competente non serve a far sorgere detto diritto, ma ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare.
Con una precedente sentenza, la 20405/2012, la Cassazione aveva già affermato tale principio disponendo per un caso simile che:
ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda, il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell’ente previdenziale, delle condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge
Diritto agli ANF: trasmissione agli eredi anche senza domanda
Allo stesso modo, con la Sentenza in oggetto, la Cassazione ha ribadito che nel caso in cui l’avente diritto alla prestazione previdenziale muore senza aver presentato apposita domanda all’Inps, questa omissione non può di per sé essere considerata sua rinuncia al diritto.
Per cui il credito alla prestazione economica, in questo caso gli assegni per il nucleo familiare, quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica da parte dell’Inps del possesso dei relativi requisiti, deve ritenersi già acquisito nel patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi.
Infine questi ultimi sono legittimati a farlo valere presentando la relativa domanda all’INPS, il quale a sua volta è tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge e, se presenti, erogare le relative prestazioni.