Il TAR Lazio ha confermato che è possibile e del tutto legale aprire una startup innovativa online gratis e senza notaio.
Ma facciamo un passo indietro: dallo 20 luglio 2016 è possibile aprire una startup innovativa online in forma di s.r.l. attraverso una procedura digitale, semplificata e gratuita.
Aprire una startup innovativa online gratis e senza notaio
Questa nuova modalità di creazione di impresa è stata introdotta dal Dl 3/2015 e resa operativa a partire dal 20 luglio 2016 attraverso il rilascio di una apposita applicazione web sul sito di registroimprese.it
A quanto dichiarato da uno studio a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con UnionCamere e InfoCamere, al 30 settembre 2017 sono state costituite 878 nuove imprese con la nuova procedura.
Aprire una startup innovativa online gratis e senza notaio, tramite l’applicazione web di RegistroImprese, è molto semplice grazie all’utilizzo di un modello standard personalizzabile e della firma digitale. Ciò permette di avviare una società con un notevole risparmio di tempo e costi rispetto alle procedure ordinarie, ovvero con atto pubblico notarile.
Non si tratta comunque di una procedura alla portata di tutti ed è consigliabile, se non si è esperti in materia, di far seguire la pratica ad un professionista, oppure richiedere assistenza direttamente alla Camera di Commercio, resta comunque il fatto che si tratta di una grande apertura in ottica di semplificazione.
Il ricorso al TAR del Consiglio Nazionale del Notariato
Con sentenza n. 10004/2017 del 2 ottobre il TAR del Lazio ha stabilito la piena conformità ai principi giuridici comunitari e nazionali di tale procedura.
Per il tribunale amministrativo che:
- l’impianto normativo è coerente con i principi della direttiva comunitaria sulle società (direttiva 2009/101/CE, oggi 1132/2017);
- i poteri attribuiti dal DM 17 febbraio 2016 alle CCIAA non esorbitano rispetto a quelli previsti ordinariamente dalla legge;
- il controllo sulla conformità legale dell’atto è assorbito dallo standard rilasciato dal Ministero;
- la modalità di iscrizione provvisoria in sezione ordinaria, in attesa dell’iscrizione in sezione speciale, non implica, nei confronti di terzi, la percezione dell’avvenuta costituzione in via definitiva dell’impresa;
- l’attribuzione alle CCIAA del potere-dovere di attuare le verifiche antiriciclaggio è previsto dalla norma (art. 12, lettera d) del d.lgs. 231/2001 ante riforma);
- le modalità di registrazione fiscale dell’atto non sono contrarie a legge.
L’unico ricorso non infondato per il TAR è quello relativo alla permanenza in sezione ordinaria delle startup che avviene:
- una volta esaurito il periodo di validità del regime speciale (5 anni dalla costituzione);
- da quando risulti la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge (DL 179/2012, art. 25, comma 2).
Il MISE comunica che procederà a emendare il decreto di attuazione della nuova procedura in esecuzione di quanto indicato nella sentenza.
Sentenza TAR Lazio n. 10004-2017 - Startup Innovative (300,4 KiB, 788 hits)