Le dimissioni rese in situazione di incapacità di intendere e di volere non sono valide. In tali casi, quindi, si può disporre l’annullamento delle dimissioni per incapacità, con conseguente richiesta delle retribuzioni arretrate a decorrere sin dalla data della richiesta di annullamento stesso.
Ciò in relazione al principio secondo cui l’incapacità naturale impedisce ab intrinseco la cosciente e libera determinazione del soggetto. In sostanza, l’incapacità naturale priva il soggetto della facoltà di percepire e valutare il contenuto dell’atto. Il lavoratore, pertanto, nel momento di incapacità di intendere e volere si trova in una situazione di particolare debolezza. Questo perché privo di qualunque consapevolezza dell’atto che sta per compiere.
A rilevarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16998 del 25 giugno 2019.
Annullamento dimissioni per incapacità: la vicenda
I giudici della Suprema Corte di sono espressi in merito al caso di un lavoratore che aveva dato le dimissioni volontarie, ma in una situazione di incapacità di intendere e di volere.
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale di Marsala, accoglieva la domanda del lavoratore che chiedeva l’annullamento delle dimissioni stesse. I giudici di merito condannavano il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore una somma pari alla differenza tra il trattamento pensionistico dal predetto percepito e la retribuzione che gli sarebbe mensilmente spettata. La sanzione decorreva dalla data della domanda giudiziale.
La decisione deriva sostanzialmente dalla circostanza secondo la quale il lavoratore, all’atto delle dimissioni, fosse affetto da “pseudo demenza depressiva”. Situazione, questa, che gli ha causato una totale incapacità di intendere e di volere. In altre parole, era chiaro che sussistessero i presupposti per considerare l’atto di dimissioni viziato ex art. 428 cod. civ.
Quindi, il datore di lavoro era tenuto a riammettere in servizio il lavoratore. Nel caso di specie, non si discuteva più di potere autoritativo dell’amministrazione ma di esercizio di un potere privato.
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Il datore di lavoro impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione, sostenendo che l’annullamento dell’atto di dimissioni non comporta un diritto del ricorrente alla riassunzione.
Inoltre, a detta del ricorrente, la Corte Territoriale – affermando di non temere di incorrere nel vizio di ultra o extrapetizione – ha ritenuto che la domanda del lavoratore rivelasse una seppur implicita pretesa risarcitoria da valutarsi autonomamente e condannando così il datore di lavoro al pagamento della somma di euro 24.858,5, laddove invece non vi era stata alcuna domanda, neppure implicita, avanzata con il ricorso di primo grado.
La sentenza
Gli Ermellini respingono il ricorso del datore di lavoro e condannano la società alla riammissione in servizio del lavoratore e a corrispondergli le mensilità arretrate. Gli ermellini, innanzitutto, hanno ritenuto che la censura relativa al vizio di ultrapetizione sollevata dal datore di lavoro, fosse assorbita nell’accoglimento del ricorso incidentale.
Del resto la pronuncia della Corte d’appello è stata nel senso di una condanna alla (non quantificata) differenza tra il trattamento pensionistico dal predetto percepito e la retribuzione che gli sarebbe mensilmente spettata sulla base della qualifica rivestita di Direttore Agrario Coordinatore, posizione economica C3 del c.c.n.l. applicato al rapporto, ciò per effetto della disposta riammissione in servizio (e non dunque per un diverso titolo risarcitorio).
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Ma l’aspetto più importante riguarda l’annullamento del contratto che si verifcia, a norma dell’art. 1425 cod. civ., quando una delle parti era legalmente incapace di contrarre. Inoltre è parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 428 cod. civ. (comma 2). Tale articolo al primo comma dispone che:
“gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”.
Il secondo comma prevede, poi, che:
“l’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente”.
Dunque è rilevabile non soltanto il danno economico che all’incapace sia derivato, bensì la sua persona, oggetto di una tutela piena del suo stato di temporanea incapacità.
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