Il lavoratore può svolgere un altro lavoro oppure una attività ricreativa durante l’assenza per malattia? Come ben sappiamo, la giurisprudenza, in special modo quella in materia di lavoro e di controversie tra azienda e dipendente, è spesso utile, perchè di fatto integra il dato normativo o lo dettaglia ulteriormente; in questo modo rende più agevole la comprensione del complesso mondo del diritto del lavoro.
Recentemente, proprio la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza di indubbio rilievo in tema di illegittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore che, durante il periodo di malattia, svolga una diversa ed ulteriore attività di lavoro o anche di tipo ricreativo, e che tuttavia non metta rischio il buon esito della convalescenza. E dunque, di fatto, il suo rientro sul posto di lavoro, nel più breve tempo possibile.
Si tratta della sentenza 13 aprile 2021, n. 9647 (disponibile a fondo pagina), provvedimento certamente destinato a far discutere. Vediamo allora un po’ più da vicino quelli che sono i dettagli rilevanti della sentenza e qual è il ragionamento seguìto dal magistrato, per addivenire alla conclusione del licenziamento illegittimo.
Svolgimento di altra attività durante la malattia: il caso concreto
Come ben sappiamo il lavoratore assente per malattia non può muoversi liberamente durante la giornata, in quanto sottoposto a possibili controlli da parte del medico dell’INPS durante gli orari di visita fiscale. Inoltre il lavoratore non dovrebbe fare altre attività per non compromettere il suo pieno recupero e quindi non posticipare inutilmente il suo rientro al lavoro. Di conseguenza non potrebbe svolgere altre attività sia di lavoro che ricreative, che contrastino con il suo regolare
Come anticipato, la Suprema Corte ha stabilito il licenziamento illegittimo del lavoratore subordinato in malattia perchè affetto da un grave disturbo depressivo. Nel caso particolare affrontato dall’organo giudicante, il dipendente aveva svolto attività ricreative durante la malattia.
La ragione alla base del provvedimento giudiziario è che la condotta di chi svolge attività ricreativa pur essendo in stato di depressione e dunque assente dal lavoro perchè malato, non presenta caratteristiche oggettive tali da far presumere, di per se stesse, l’inesistenza della patologia depressiva cronica. Ed anzi, non pregiudica il recupero dalla stessa.
Per la Corte d’Appello di Napoli la tesi del licenziamento illegittimo è infondata
Le circostanze concrete della vicenda giunta fino in Cassazione hanno visto la Corte d’Appello di Napoli, in conformità alla sentenza del Tribunale della stessa località, rigettare il ricorso promosso da una società datrice di lavoro contro la decisione di primo grado con la quale era stato dichiarato il licenziamento illegittimo. Ciò nei confronti di un dipendente che aveva compiuto attività, secondo la tesi datoriale, incompatibili con il suo stato di salute, nel corso del periodo di assenza dal lavoro per malattia. In particolare, il problema di salute palesato dal lavoratore malato consisteva nella sindrome ansioso depressiva.
In secondo grado, il giudice d’Appello riteneva non violato il principio di correttezza e buona fede; e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, che caratterizzano ogni contratto di lavoro. Piuttosto il giudice di secondo grado ha sottolineato che la violazione potrebbe aversi soltanto in due diverse e distinte ipotesi:
- l’attività compiuta dal lavoratore subordinato comporta la presunzione di inesistenza della malattia, emergendo a livello probatorio una fraudolenta simulazione;
- la stessa attività, in considerazione della natura della patologia e delle specifiche mansioni svolte, può pregiudicare; o mettere a rischio; o ritardare la guarigione e il ritorno sul posto di lavoro.
Ebbene, alla luce della valutazione degli elementi probatori, svolta dal giudice d’Appello, nessuna delle due ipotesi può applicarsi al caso affrontato e deciso dalla sentenza citata. Pertanto non giustificandosi, nel merito, alcun licenziamento illegittimo per attività ricreative durante il periodo di malattia. Anzi può ben darsi lo svolgimento di attività ricreative e tipiche del “tempo libero”, proprio al fine di agevolare il percorso di guarigione dalla malattia. Contro il provvedimento d’appello, la società datrice di lavoro fece, tuttavia, ricorso in Cassazione.
Si può svolgere un altro lavoro durante la malattia? Le conclusioni della Corte di Cassazione
Come accennato all’inizio, anche la Suprema Corte ha ritenuto opportuno dichiarare il licenziamento illegittimo, nei confronti del dipendente che fa attività ricreative nel periodo di assenza per malattia, legata ad un disturbo di natura depressiva. In buona sostanza, il principio è sempre lo stesso. Detta condotta al di fuori del luogo di lavoro non è sufficiente in sè a lasciar dedurre l’assenza della patologia; non pregiudicando il superamento dalla stessa, ma anzi, in qualche modo, favorendolo. Perciò la Cassazione ha ha rigettato il ricorso, ribadendo la bontà dell’orientamento della Corte territoriale.
Appare dunque doveroso riportare di seguito le limpide parole utilizzate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9647, sopra citata, giacchè chiariscono senza ombra di dubbio e senza necessità di parafrasi assai articolate, quello che è stato il meccanismo di ragionamento seguito:
“Anche alla stregua dei concetto di malattia desumibile dall’art.32 della Costituzione, la patologia impeditiva considerata dall’art. 2110 Cod. Civile (…), va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente; di guisa che, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente, indubbiamente secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova; dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa; la mancanza di elementi idonei a far presumere l’inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione; e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico – fisiche. Restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito; all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio ex ante”.
Decisive le valutazioni sugli elementi probatori raccolti e sugli elaborati medico-legali
I risultati delle analisi del materiale probatorio raccolto e degli studi effettuati sugli elaborati medico-legali redatti dagli ausiliari nominati in ambi i gradi di giudizio sono stati essenziali. Infatti, hanno consentito alla magistratura di giungere correttamente alla conclusione per il licenziamento illegittimo del lavoratore. Ciò in quanto – a livello probatorio – è emerso che:
- i comportamenti assunti dal lavoratore nel periodo di assenza per malattia sono stati del tutto compatibili con la diagnosi di una patologia di natura neurologica;
- è da escludersi che la diagnosi della patologia neurologica con prescrizione di quindici giorni di riposo, fosse il risultato di una condotta fraudolenta, mirata a trarre in inganno l’azienda;
- la condotta del lavoratore e le sue attività ricreative non si sono poste in contrasto o incompatibilità rispetto alla guarigione; e neanche hanno costituito ostacolo alla soluzione del disturbo di salute.
Ecco perchè, per la Corte di Cassazione, lo stato di malattia del dipendente non impedisce, in ogni caso, la possibilità di svolgere attività con esso compatibili (lavorative o ricreative). Il licenziamento disciplinare è dunque da ritenersi del tutto infondato e illegittimo, e la domanda del datore di lavoro è stata rigettata.
Il giudice di merito non è dunque incappato in alcuna erronea valutazione del rispetto dei principi di buona fede, correttezza e ordinaria diligenza nel rapporto di lavoro.
Sentenza n.9647 del 13 aprile 2021 Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
Alleghiamo infine il testo della sentenza in oggetto.
Cassazione Civile Sent. Num. 9647 Anno 2021 (438,2 KiB, 532 hits)