L’abuso di contratti a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche, non comporta la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò vale evidentemente anche se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa. La mancata sanzione deriva dall’art. 11, co. 4 del D.Lgs. n. 368/2001, il quale stabilisce che la conversione non si applicano al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale.
A stabilirlo è la Corte Europea con la causa C-331/17 del 25 ottobre 2018. La Corte UE si espressa già diverse volte su questo argomento, richiamando l’Italia al rispetto dei lavoratori sull’uso eccessivo e ripetuto dei contratti a tempo determinato soprattutto nella pubblica amministrazione. Ma vediamo invece come si è espressa in questa nuova sentenza.
Abuso di contratti a termine: fondazioni lirico-sinfoniche
La vicenda riguarda una lavoratrice dipendente di una fondazione lirico-sinfonica, che nel periodo 2007-2011, ha sempre lavorato con contratto a tempo determinato in successione. Le funzioni assunte dalla dipendente erano paragonabili in tutto e per tutto alle mansioni dei lavoratori a tempo indeterminato inseriti nell’organico dell’ente. Inoltre, alla stipula del contratto di lavoro il datore di lavoro non aveva indicato le esigenze tecniche, organizzative o produttive specifiche che avrebbero giustificato la loro conclusione a tempo determinato.
La lavoratrice chiede, pertanto, che il suo contratto venga trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato per abuso di contratti a termine, conformemente a quanto previsto dalla legge in tali casi. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso della lavoratrice. Nel caso delle fondazioni lirico-sinfoniche la disciplina nazionale esclude l’applicazione a queste ultime delle norme che disciplinano i contratti di lavoro di diritto comune. Pertanto, non si applica la conversione dei contratti di lavoro conclusi da tali fondazioni in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La lavoratrice impugna la sentenza e propone ricorso alla Corte d’Appello di Roma. La lavoratrice sostiene che la disciplina nazionale specifica applicabile alle fondazioni lirico-sinfoniche non è conforme al diritto dell’Unione. A tal fine viene richiamata la sentenza della Corte del 26 febbraio 2015, Commissione/Lussemburgo (C‑238/14, EU:C:2015:128).
I giudici della Corte d’appello di Roma hanno sospeso il procedimento e sottoposto la questione di legittimità alla Corte Europea.
Termine dei contratti a tempo determinato: la normativa
Sul punto, l’art. 4 del D. Lgs. n. 368/2001 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. A tal fine è necessario il consenso esplicito del lavoratore. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività. L’onere della prova delle ragioni oggettive è a carico del datore di lavoro.
Il successivo art. 4 del predetto decreto legislativo prevede la trasformazione del contratto in uno di tipo subordinato in caso di superamento dei 36 mesi per effetto di una successione di contratti. Tuttavia, l’art. 11, co. 4 sempre dello stesso decreto legislativo stabilisce che la conversione non si applicano al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale.
La normativa sui contratti a termine è stata più volte modificata fino ad arrivare a quella attuale prevista nel Decreto Dignità. Tuttavia la sentenza della Corte UE si riferisce alla normativa vigente per gli anni di lavoro 2007/2011.
Reiterazione contratti a termine: la sentenza
La Corte Europea respinge la richiesta di conversione del contratto a termine avanzato dalla lavoratrice. Infatti, i giudici affermano che affinché abbia luogo la conversione del rapporto di lavoro nelle fondazioni lirico-sinfoniche è necessario che l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato preveda, in tale settore, un’altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato.
Pertanto, nonostante il datore di lavoro abusa del contratto a termine nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, non si verifica la conversione del contratto di lavoro. Dunque, non si realizza in tali casi la trasformazione del contratto a tempo determinato in uno di tipo subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, non beneficiano neanche di altre forme di tutela, come la fissazione di un limite alla possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato.
Ciò alla luce del fatto che l’ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva, che sanzioni l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato.