La norma per la stabilizzazioni dei precari della PA è ormai legge. Lo scorso 22 giugno è infatti entrato in vigore il Nuovo Testo unico del Pubblico Impiego (D. lgs. 165/2001) con le modifiche introdotte dalla riforma Madia della Pubblica Amministrazione.
Novità: pubblicata la circolare Madia per la stabilizzazione dei precari
Due sono i decreti attuativi della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione che interessano il T.U. del Pubblico impiego:
- il D. lgs.75/2017 in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che contiene la cd norma “salvaprecari”
- il D. lgs. 74/2017 sulla performance dei dipendenti pubblici.
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Vediamo nel dettaglio cosa prescrive la norma “salvaprecari”.
Requisiti per la stabilizzazione dei precari della PA
L’art. 20 del D. lgs. 75/2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) dispone che
le Pubbliche amministrazioni al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i requisiti di seguito elencati:
- risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124/2015 (ossia 28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
- abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Concorsi riservati ai precari della PA
Sempre nel triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA, ovvero al personale non dirigenziale che abbia i seguenti requisiti:
- sia titolare, sempre successivamente alla data del 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l l’amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso
Divieto di stipula di co.co.co.
E’ fatto divieto alle Pubbliche amministrazioni, fino al termine delle procedure per la stabilizzazione dei precari sopra descritte, di stipulare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure.
Proroga dei contratti
Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, co 28, del decreto-legge 3 1 maggio 20 10, n. 78,
Personale escluso dalla norma salva precari della Madia
Le norme sulla stabilizzazione contenute nell’art 20 non si applicano :
- al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;
- ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
- al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, a cui, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “legge di stabilità 2016” la cui efficacia e’ prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile
Il comma 11 dell’art. 20 dispone infine che le disposizioni dei commi 1 e 2 (ossia possibilità di stabilizzazione per raggiungimento di 36 mesi o di indizione di concorso con riserva del 50%) si applicano anche al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonche’ per il personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
Priorità nell’assunzione dei precari della PA
Il comma 12 dell’art 20, dispone che ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ossia del personale precario che abbia maturato 36 mesi in cinque anni (vedi sopra primo punto), ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (ossia in servizio al 22 giugno 2017) .