Con circolare nr. 9 del 27 novembre 2009, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni previste dagli artt. 55 bis e ter del D.L.vo n. 165/1991 introdotti dal D. Lgs. 150/09 (riforma Brunetta della P.A.), relativamente alla materia del procedimento disciplinare e ai rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
La circolare si è resa necessaria per chiarire se, le nuove norme sul procedimento disciplinare, debbano essere applicate ai procedimenti già in corso al momento di entrata in vigore della riforma e ai fatti disciplinarmente rilevante di cui si è avuta conoscenza prima della entrata in vigore della nuova normativa.
Nella circolare si afferma che la nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell’amministrazione, ai quali è demandata la competenza a promuovere l’azione disciplinare, acquisiscono la notizia dell’infrazione dopo l’entrata in vigore della riforma.
Nel caso in cui, gli organi titolari dell’azione disciplinare sono venuti a conoscenza dell’infrazione prima dell’entrata in vigore della riforma Brunetta, la disciplina applicabile sarà quella precedente alla riforma. In questi casi, (precisa la circolare) sarà possibile anche ricorrere al cd. “patteggiamento” (che prevede una riduzione della sanzione con il consenso del dipendente che però, non potrà impugnare la sanzione stessa); patteggiamento che invece, non troverà applicazione con la nuova disciplina in quanto, non richiamata.
Nel caso in cui, l’amministrazione abbia notizia dopo l’entrata in vigore del d. lgs. di fatti commessi prima di questo momento, per gli aspetti sostanziali dovrà fare riferimento alla normativa previgente la riforma mentre, per gli aspetti procedurali si dovrà applicare il nuovo regime.
Fonte: www.dplmodena.it