Torniamo a parlare della riforma Brunetta che ormai dal 15 novembre è entrata a piena regime. Dopo aver visto le principali novità apportate dalla riforma nel campo del codice disciplinare, oggi approfondiremo un altro punto fondamentale della riforma ossia i premi e i meriti previsti per i “buoni” pubblici dipendenti.
Il titolo III del d.lgs.150/09, denominato “Merito e premi” disciplina gli “strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nelriconoscimento degli incentivi” (art. 17)
Compito delle pubbliche amministrazioni è quello di promuovere il merito e le performance organizzative e individuali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
A mente dell’art. 14 D.Lgs. 150/09, ogni amministrazione, sarà dotata di un Organismo indipendente di valutazione della performance; tale organismo sostituisce i servizi di controllo interno, ed esercita, in piena autonomia, le attività attribuite, comprese le attività di controllo strategico. L’organismo è nominato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo a cuideve riferire e, resta in carica per un periodo di tre anni. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
L’organismo di valutazione, sulla base dei livelli di performance attribuiti, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e non, distinto per livello generale.
In ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
- il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
- il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio con riferimento alla retribuzione di risultato
La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali;
La contrattazione può prevedere deroghe anche alla composizione percentuale delle fasce e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
Il Dipartimento della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di meritocrazia.
Le disposizioni non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a 5.
In ogni caso deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a un percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.
Bonus annuale delle eccellenze
Possono concorrere a questo bonus sia il personale dirigenziale che quello non dirigenziale, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie. Il bonus è assegnato alle performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta. Il personale premiato con il bonus annuale può accedere agli strumenti premianti a condizione che rinunci al bonus stesso. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all’esercizio precedente.
Premio annuale per l’innovazione
Ogni amministrazione pubblica istituisce un premio annuale per l’innovazione, di valore pari all’ammontare del bonus annuale di eccellenza per ciascun dipendente premiato.
Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell’anno, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance dell’organizzazione.
L’assegnazione del premio per l’innovazione compete all’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
Il progetto premiato è l’unico candidabile al Premio nazionale per l’innovazione nelle amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Progressioni economiche
Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
La collocazione nella fascia di merito alta per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche.
Progressioni di carriera
A decorrere dal 1° gennaio 2010, le P.A. coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
La collocazione nella fascia di merito alta per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.
Attribuzione di incarichi e responsabilità
Le amministrazioni pubbliche devono favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Le amministrazioni pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti; perciò:
- promuovono l’accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;
- favoriscono la crescita professionale e l’ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
Gli incentivi sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione.
Premio di efficienza
Una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
Le risorse possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance, validati dall’Organismo di valutazione e verificati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Le risorse per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti dipendenti, nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione.
Qualità dei servizi pubblici
Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche.
Fonte: www.governo.it