L’art. 71 del decreto Brunetta, (d.lg. 112/2008, convertito in L 133/2008), che prevede tagli agli stipendi dei dipendenti pubblici, in caso di assenza per malattia, finisce alla Corte Costituzionale per sospetta incostituzionalità.
La notizia è stata resa nota dall’Unicobas di Livorno con un comunicato stampa. Il giudice del lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi, su ricorso dell’Unicobas della Toscana che assiste alcuni docenti e lavoratori Ata della provincia di Livorno, che, avevano avuto una riduzione della busta paga dopo periodi di assenza per malattia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 L. 133/2008 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) in relazione agli art. 3, 32, 36, 38 Cost.
Cosa dispone l’art. 71 del decreto Brunetta?
Il comma 1, dispone:
“Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio…”
Secondo il giudice, infatti tale articolo sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Cost in quanto essendo applicabile ai soli lavoratori del pubblico impiego determinerebbe una ”illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato”.
Sarebbe in contrasto con l’art. 36 Cost perchè, “il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero, subendo una riduzione dello stipendio in busta paga. riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono oggi i lavoratori pubblici, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un lusso che il lavoratore non potrà più permettersi e ciò appare in contrasto con l’articolo 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa”.
L’art. 71 contrasterebbe con l’art. 32 Cost sul diritto alla salute perchè “la norma in questione, incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese”.
Sul contrasto con l’art. 38 Cost, scrive il giudice: “Privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto, integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro”.
Aspettiamo di vedere se la Consulta si pronuncerà sull’illegittimità o meno di questa norma.
Fonte: www.unicovaslivorno.it