Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 11/2012, fornisce chiarimenti sull’impugnazione delle sanzioni disciplinari nel pubblico impiego. In particolare il NURSIND – Sindacato delle Professioni Infermieristiche, con l’istanza di interpello, chiede entro quale termine perentorio la sanzione disciplinare di un pubblico dipendente può essere impugnata davanti l’ufficio provinciale del lavoro stante l’inapplicabilità dell’art. 7 della L. n. 300/1970”.
La problematica va risolta alla luce delle modifiche apportate dall’art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta) agli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico impiego), riguardanti le procedure conciliative precontenziose nonchè le impugnazioni delle sanzioni disciplinari.
Come ricorderete, infatti, la riforma Brunetta ha modificato l’art. 55, introducendo nell’ambito della suddetta materia, i nuovi artt. dal 55 bis al 55 sexies e, ha abrogato integralmente il successivo art. 56.
In merito alla procedura di conciliazione, la soluzione al quesito posto dal sindacato infermieristico va data in relazione a quanto previsto dall’art. 55, comma 3. Tale disposizione stabilisce che “la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento”.
In merito al procedimento di impugnazione delle sanzioni disciplinari, l’abrogazione dell’art. 56, T.U. citato ha comportato per i dipendenti pubblici il divieto di ricorrere al collegio di conciliazione, istituito presso la Direzione provinciale del lavoro, con le modalità previste dall’art. 7, commi 6 e 7, L. n. 300/1970.
Tuttavia, il collegato lavoro (L. n. 183/2010) ha introdotto alcune modifiche in merito alla disciplina della conciliazione ed arbitrato nelle controversie in materia di lavoro, abrogando gli artt. 65 e 66, D.Lgs. n. 165/2001; così facendo, le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili altresì da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro.
Il nuovo tentativo di conciliazione (facoltativo), precisa l’interpello, “avendo una disciplina di fonte legale non subisce la preclusione di cui all’art. 55, comma 3, già citato e di conseguenza la portata generale della disciplina ne consente l’applicabilità alle ipotesi di impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti”.
Pertanto, proprio a seguito del Collegato lavoro, anche le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle sanzioni disciplinari possono essere trattate dalle nuove commissioni di conciliazione che, per effetto del mutamento di procedura, potrebbero successivamente proseguire nella trattazione del contenzioso nella veste di collegio arbitrale.
Ne consegue che “le sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei pubblici dipendenti possano essere impugnate sia attraverso l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c., nonché mediante le procedure arbitrali ex artt. 412 e 412 quater, ferma restando comunque l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali”.