Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove norme relative all’innalzamento dell’età pensionabile delle donne che lavorano nelle pubbliche amministrazioni.
Le lavoratrici dello Stato, da quest’anno potranno ottenere la pensione di vecchiaia non più al raggiungimento dei sessanta anni di età ma, al compimento di 61 anni.
E’ quanto stabilisce l’art. 22-ter della L. 102/2009 che, in attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europea del 13 novembre 2008, ha provveduto a parificare i criteri pensionistici tra uomini e donne.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di sessantacinque anni nel 2018. In pratica, a partire dal 2012 l’età pensionabile salirà a 62 anni, nel 2014 a 63, nel 2016 a 64 anni e nel 2018 a 65.
Tuttavia, le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della L. 102/09 ( ossia almeno 60 anni d’età e 20 di contributi), conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Secondo le stime dell’Inpdap, la nuova normativa riguarderà circa 3500 donne statali e porterà ad un risparmio, tra il 2010 e il 2018, di 2,5 miliardi, che andranno in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio per interventi sulle politiche sociali e familiari.
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