Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato la circolare numero 4 del 10 novembre 2015 con la quale fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative del divieto, imposto alle amministrazioni pubbliche, di conferire consulenze e incarichi a pensionati, alla luce delle modifiche apportate, dalla legge delega di riforma della PA alla norma istitutiva del divieto stesso dettata dal D. l. n. 95/2012.
PREMESSA
La L. n. 124/2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha ulteriormente modificato l’art. 5, comma 9, del D.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
In particolare, l’ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi. Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità.
A seguito della suddetta modifica, numerose amministrazioni hanno rivolto al Dipartimento della Funzione Pubblica specifici quesiti ai quali la presente circolare fornisce chiarimenti. La Circolare va comunque ad integrare la precedente n. 6 del 2014, adottata a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in materia dall’art. 6, comma 1, del D. l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.
Efficacia della disciplina nel tempo
L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015.
Ove, prima della data indicata, in applicazione del suddetto limite, siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore all’anno, essi mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Anche prima della scadenza, le amministrazioni potranno eventualmente revocarli e conferirli nuovamente, nel rispetto della relativa procedura, per una durata superiore.
Soggetti interessati
Il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del D. lgs n. 165/2001 o in quello del conto economico consolidato dell’Istat: quindi anche a enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle camere di commercio.
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali e direttivi e le cariche in enti, l’ambito di applicazione del divieto è più ampio rispetto al novero delle amministrazioni nominanti, in quanto comprende anche enti e società controllati dalle pubbliche amministrazioni. Sono sottoposte al divieto, ad esempio, le nomine in organi di fondazioni controllate dalle amministrazioni stesse, anche se non comprese nei suddetti elenchi.
In assenza del requisito del controllo il divieto non opera nei confronti delle nomine a incarichi e cariche in enti o società. Ne consegue che esso non opera nei confronti delle nomine in organizzazioni e associazioni internazionali o di loro articolazioni nazionali che, in ragione delle loro caratteristiche di autonomia o indipendenza dalle autorità nazionali, non siano sottoposte al controllo di queste ultime.
Come già indicato nella circolare n. 6 del 2014, per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi.
Incarichi vietati
Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, è escluso che essi possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Come già chiarito nella circolare n. 6 del 2014, infatti, la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici era già esclusa dall’art. 33, comma 3, del D.l. n. 223/2006: si tratta di una disposizione normativa speciale che continua a trovare applicazione. Si possono comunque conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, a soggetti che, pur collocati in quiescenza, non abbiano raggiunto i 65 anni.
La suddetta disposizione del D.l. n. 223 del 2006 non riguarda invece gli incarichi direttivi che possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno.
Rientra nell’ambito di applicazione del divieto la carica di presidente delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Peraltro, trattandosi di un organo di governo di ente pubblico, a seguito della novella, i soggetti in quiescenza possono essere nominati alla suddetta carica anche per una durata superiore a un anno, ferma restandone la gratuità.
Il divieto riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza assegnati nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici.
Incarichi consentiti
Tra le ipotesi di incarichi o collaborazioni che non ricadono nei divieti di cui alla disciplina in esame, oltre a quelle già chiarite nella circolare n. 6 del 2014, vanno segnalate le seguenti:
- gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico o carica.
- Il divieto prescritto non si applica agli incarichi di direttore musicale, direttore del coro e direttore del corpo di ballo, atteso che essi non rientrano in nessuna delle ipotesi contemplate dalla legge, anche in considerazione della specifica natura delle relative prestazioni.
- Sono inoltre esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, stipulati ai sensi dell’art. 23 della legge n. 240/2010.
- Il divieto non si applica neanche alla nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti istituiti ai sensi dell’art. 5, comma 14, del D.Lgs. n. 517/1999.
- Analogamente, come chiarito nella circolare n. 6 del 2014, sono esclusi dal divieto gli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
Ministero Pubblica Amministrazione Circolare 4-2015 (175,1 KiB, 1.981 hits)