Le risorse ICT (acronimo che sta per Tecnologia dell’Informatizzazione e della Comunicazione), costituiscono, ormai il principale mezzo di lavoro messo a disposizione della Pubblica Amministrazione; un forte passo avanti in questa direzione è stato fatto con l’introduzione, da parte del nostro legislatore della c.d. “informatizzazione della P.A.” (Decreto legislativo 7 marzo 2005 nr.82 e successivamente con il D.Lgs 159/06 che introduce il cd. Codice dell’amministrazione digitale) che impone alle P.A. di adottare nella sua attività amministrativa, le tecnologie informatiche, sia per la sua attività interna e di comunicazione con le altre P.A. sia come strumento di dialogo con i privati cittadini.
E’ ovvio che la messa a disposizione di tali tecnologie tra i pubblici dipendenti possa, in qualche modo, favorire un utilizzo diverso e privato, rispetto a quello lavorativo; soprattutto in riferimento allo strumento di internet e della posta elettronica. Il controllo di questa “cattiva abitudine” risulta essere di difficile attuzione soprattutto, per le implicazioni di ordine morale e Costituzionale, poichè significherebbe, essenzialmente una violazione del diritto individuale alla segretezza della corrispondenza e ancor più alla privacy.
Direttiva Brunetta, dipendenti pubblici
Il Ministro Brunetta, cercando di contemperare la necessità di un controllo a questa prassi con, il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, ha emanato la direttiva 26 maggio 2009, n. 2, volta ad indicare, ai dirigenti responsabili, i metodi da applicare per il rispetto di alcune norme relative all’utilizzo di Internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro, da parte dei dipendenti.
La direttiva fissa il primo principio cardine nel dovere della Pubblica Amministrazione, in quanto datore di lavoro e per fini di sicurezza interna e sicurezza dei sistemi, di controllare l’uso di internet e della posta elettronica istituzionale; tuttavia tale controllo deve rispettare il principio di proporzionalità, ossia non può essere perenne, deve avere delle tempistiche, essere motivato da reali necessità e soprattutto deve essere adeguato allo scopo da raggiugere: in base a tale considerazione il datore di lavoro potrebbe, ad esempio, verificare se vi è stato indebito utilizzo della connessione ad internet da parte del dipendente attraverso il controllo degli accessi e dei tempi di connessione, senza però indagare sul contenuto dei siti visitati.
E’ necessario altresì, informare le associazioni sindacali e i singoli lavoratori dell’esistenza di strumenti di controllo della rete e della posta elettronica; da parte sua, il dipendente pubblico non deve compromettere la sicurezza e la riservatezza del sistema informativo affidatogli, attraverso un uso improprio né, deve pregiudicare ed ostacolare le attività dell’Amministrazione (che per principio costituzionale deve seguire la regola del “buon andamento”) o, perseguire interessi privati in contrasto con quelli pubblici.
Artiolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
E’ opportuno ricordare che l’art. 10, comma 3, del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000) dispone che:
“Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio”.
Per quanto possibile poi, il lavoratore avrà anche l’obbligo di impedire ad altri un indebito utilizzo della propria apparecchiatura informatica.
La direttiva rimanda poi, alle linee guida del Garante della protezione dei dati personali ribadendo in primis il divieto per l’Amministrazione di installare strumenti per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (divieto già affermato nello Statuto dei lavoratori Legge 300/70). In particolare, come definito anche dalle linee guida del Garante, il datore di lavoro, può riservarsi di controllare l’effettivo adempimento della prestazione lavorativa ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro ma, nell’esercitare tali prerogative, deve rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori. I lavoratori devono conoscere quali sono le attività consentite, a quali controlli sono sottoposti, le modalità del trattamento dei dati e in quali sanzioni possono incorrere nel caso di abusi.
Direttiva Brunetta, limitazioni uso internet
L’amministrazione può limitare l’accesso a internet dei dipendenti ai soli siti considerati correlati all’attività lavorativa e vietare quindi la visione di siti ad es.”hard”, siti ove è possibile giocare on line etc; può essere vietato con appositi filtri anche il download e l’upload di file (soprattutto se infetti) e, in generale di qualsiasi attività che non rientri nella sfera lavorativa.Nell’ultima parte della direttiva c’è un’eccezione al divieto di svolgere, tramite Internet, attività che non rientrino tra i compiti istituzionali e cioè, si concede alle varie Amministrazioni la libertà di regolamentare tutte quelle pratiche volte all’assolvimento di incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro (pagamento di bollette, utenze, comunicazione con enti assicurativi etc).
Si tratta si di una eccezione, ma che favorisce:
- sia la dematerializzazione dei processi produttivi, ( invio di comunicazione alle singole P.A, via mail)
- sia la riduzione degli oneri logistici e di personale per l’amministrazione che eroga il servizio.
Infine la direttiva da dei principi guida per l’utilizzo di mail istituzionali al fine sempre, di garantire il corretto andamento dalla attività della P.A. E nel contempo di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti alla segretezza e riservatezza delle corrispondenza, rimandando ai dirigenti l’opportunità di:
- attuare tutte le misure di informazione, controllo e verifica con il fine di regolamentare l’utilizzo delle risorse ICT
- e responsabilizzare, al contempo, i dipendenti nei confronti di utilizzi non attinenti alla prestazione lavorativa.
Direttiva Brunetta, testo integrale
Di seguito il testo integrale della direttiva:
Direttiva Brunetta n. 2 2009 (243,1 KiB, 3.597 hits)
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