Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione Madia, ha emanato una circolare (la nr. 4/2014) con la quale si forniscono alle PA, gli indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del cosiddetto “prepensionamento”, per riassorbire le eccedenze di personale conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche o alla redazione di piani di ristrutturazione, per ragioni funzionali o finanziarie.
La circolare attua l’art 2 del d.l. n. 101 del 31 agosto 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni“ che, consente alle pubbliche amministrazioni, in caso di soprannumero o di eccedenze di personale di utilizzare il prepensionamento, per coloro che hanno maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di tale trattamento previgenti rispetto alla riforma Fornero.
La circolare chiaramente dispone che il ricorso al prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà ed eccedenza illustrati nella stessa circolare e, nel limite massimo delle posizioni individuate in esubero da parte delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, la circolare nr. 4/2014, fissa i concetti di eccedenza, soprannumero, esubero e prepensionamento.
Il concetto di”soprannumerarietà” è definito dalla circolare come quella situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree. L’amministrazione non presenta, perciò posti vacanti utili per un’eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti.
Parimenti, si definisce anche il concetto di “esubero” come l’individuazione nominativa del personale soprannumerario o eccedentario, con le procedure previste dalla normativa vigente. Il personale in esubero è quello da porre in prepensionamento, ove ricorrano le condizioni, o da mettere in disponibilità ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale possono derivare da:
- riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali (in base al decreto legge n.95/2012 ( spending review ) convertito dalla L. 135/2012);
- ragioni funzionali, per revisione del fabbisogno di personale, che è una misura straordinaria;
- ragioni finanziarie;
- piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche.
La normativa di riferimento per tali situazioni (e quindi la procedura da seguire) è posta dai decreti n. 165/2001(“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) e n.95/2012 (spending review). Il punto 5 della circolare analizza in dettaglio l’iter da seguire per il prepensionamento-
Il punto 6 della circolare elenca i vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento. Viene precisato che:
- le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest’ultima deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale;
- i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell’immediato come risparmi utili ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni;
- non sono consentite assunzioni né di vincitori di concorso né di idonei finchè non è riassorbito il personale in eccedenza nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l’eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione al pensionamento ordinario.
Di seguito la circolare:
- Circolare n. 4 del 28 aprile 2014 (PDF)