Il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 5 del 28 aprile 2010, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’art. 55 quinquies del D.L.vo n. 165/2001 sulle assenze dal servizio dei pubblici dipendenti, in particolare nella parte in cui viene disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occasione del rilascio di certificati per la giustificazione dell’assenza dal servizio dei pubblici dipendenti.
Il dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 10 del 30 giugno 2011, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’art. 16, commi 9 e 10 della Legge n. 111/2011(legge finanziaria 2011), che modifica l’art 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001 sul controllo delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti; in particolare il regime di reperibilità e le assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
Malattia dei dipendenti pubblici e certificato medico
L’art. 55 quinquies del d. Lgs. 165/2001 denominato (false attestazioni e certificazioni) prevede che:
- Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
- Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
- La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
Cosa dice la circolare Brunetta
Il comma 1 introduce un reato proprio del pubblico dipendente la cui condotta può consistere in due comportamenti:
- attestare falsamente la presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente;
- giustificare l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia
Tale comportamento oltre all’applicazione della sanzione penale, comporta anche un illecito disciplinare (regolato dall’art. 55 quater) che prevede la sanzione disciplinare del licenziamento in tronco. In questo caso, inoltre valgono le disposizioni relative ai controlli sulle assenze a carico del responsabile della struttura previste dall’art. 55 septies.
Il comma 2 disciplina la responsabilità civile e amministrativa del pubblico dipendente che è obbligato a tenere indenne la P.A. dal danno derivante dalla corresponsione della retribuzione per i periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione ed a risarcire anche il danno non patrimoniale, come quello all’immagine subita dalla P.A.
La fattispecie di illecito che ha come soggetto attivo il medico
Il medico è responsabile:
- nel caso di concorso con il pubblico dipendente per la falsa attestazione di uno stato di malattia (in questo caso la pena prevista è la stessa del pubblico dipendente)
- nei casi previsti dal comma 3, di cui una collegata alla commissione del delitto previsto dal comma 1 e, una, regolata in maniera autonoma.
La fattispecie di illecito disciplinare di cui al comma 3 art 55- quinquies
Gli illeciti sanzionabili sono riconducibili a due ipotesi:
- il fatto corrisponde al concorso nel reato del pubblico dipendente (attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia);
- il fatto si verifica quando il medico rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
Per entrambi i casi la sanzione è la radiazione dall’albo, licenziamento per giusta causa o nella decadenza dalla convenzione. Tali conseguenze differiscono a seconda del soggetto attivo della condotta: la radiazione riguarda tutti i medici iscritti, a prescindere dalla circostanza se essi abbiano un lavoro pubblico o convenzionato o siano liberi professionisti.
La decadenza dalla convenzione, ovviamente riguarda solo i medici convenzionati con il SSN mentre, il licenziamento per giusta causa, riguarda solo i medici pubblici dipendenti.
Per quanto riguarda l’ultimo periodo del coma 3 ( il medico rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati), la finalità della previsione, che può verificarsi anche in assenza di reato, è di evitare che siano rilasciati certificati senza aver valutato le condizioni del paziente durante la visita medica.
Pertanto l’applicazione della disposizione deve tener conto anche delle regole proprie dell’attività medica che consentono di formulare diagnosi e prognosi anche per presunzione, sulla base dei dati riscontrati o semplicemente acquisiti nel corso della visita. Di conseguenza, la responsabilità del medico e le relative sanzioni, troveranno applicazione quando lo stesso, rilasci attestati o certificati attestanti dati clinici non desunti da visita in coerenze con la buona pratica medica.