Sulla gazzetta ufficiale nr. 65 del 19 marzo 2010 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 febbraio 2010 recante “Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC”. Con tale decreto si determina l’iter operativo da seguire per poter attivare le nuove modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. La trasmissione telematica dei certificati di malattia è stata prevista dall’art 55-septies del decreto 165/2001 (modificato dalla riforma Brunetta) il quale, in riferimento alle assenze dei pubblici dipendenti, prevede che:
“In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e’ inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,… e dal predetto Istituto e’ immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
Il ddl lavoro,(ove divenisse legge dello Stato), estende tale obbligo anche ai dipendenti privati. L’art 25 del collegato lavoro dispone che:
“Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, a partire dal 1 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni dell’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001”
Tornando al decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’art. 3 stabilisce che: “Il certificato di malattia e’ inviato per via telematica direttamente dal medico all’INPS. Il medico curante quindi, rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell’attestato di malattia. L’invio è fatto al SAC (Sistema di Accoglienza Centrale, ossia l’infrastruttura tecnologica gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze e che consente la ricezione delle certificazioni di malattia inviate telematicamente dagli utenti del sistema); quindi il SAC gli restituisce conferma di accettazione dell’invio, unitamente al numero di protocollo assegnato dall’Inps alla pratica ricevuta.
L’inps rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l’attestazione della malattia rilasciata dal medico curante. Il lavoratore del settore privato e’ tenuto, comunque entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l‘attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione.
L’applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni delle disposizioni relative all’invio telematico dei certificati è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010.
La nuova modulistica è costituita quindi dal:
- certificato medico di malattia telematico trasmesso all’Inps e dato in copia al lavoratore;
- attestato di malattia per il datore di lavoro.
Le informazioni riportate nei documenti sono molto simili a quelle contenute nelle due copie del certificato medico attualmente in uso. Sulla copia destinata al lavoratore, definita “certificato di malattia”, oltre alle informazioni relative alla data ed al luogo di rilascio, sono indicati:
- i dati anagrafici del medico;
- i dati di prognosi, specificando se trattasi di visita ambulatoriale o domiciliare;
- le informazioni relative alla diagnosi formulata;
- informazioni anagrafiche del dipendente.
Sull’attestato di malattia sono contenute le stesse informazioni del certificato ad eccezione della parte sui dati di diagnosi e della sede in cui è stata effettuata la visita medica.
Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni,dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati già inviati, nonchè alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell’attestato di malattia, secondo una delle modalità rese disponibili dal SAC.
In caso di violazione dell’obbligo di trasmissione telematica, si profilerà un illecito disciplinare che in caso di reiterazione “comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento o, per i medici convenzionati la decadenza dalla convenzione”.
“Per i tre mesi successivi alla pubblicazione del decreto – si legge nella circolare del dipartimento dell’Innovazione – è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità attualmente vigenti“. Per il mese successivo è previsto un collaudo generale del sistema. La responsabilità per mancata trasmissione telematica dei certificati e l’eventuale irrogazione delle sanzioni, quindi si configura solo dopo un periodo di quattro mesi complessivi e quindi dopo il 19 luglio 2010.
Fonte: www.gazzettaufficiale.it