E’ attiva e raggiungibile dal sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la piattaforma, ovvero la procedura informatica che consente di compilare la richiesta del contributo e presentare i progetti da finanziare. Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore che intendono presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati. Il bonus spetterà alle persone fisiche, ma anche ad enti e società che sostengono i suddetti progetti tramite erogazioni liberali.
Aggiornamento: Al via le domande di accesso al credito d’imposta per le donazioni effettuate a enti del Terzo settore. Tramite un un avviso pubblicato sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si presenta al pubblico la piattaforma che consente di compilare la domanda e inoltrare la richiesta. La prima finestra utile è aperta fino al 15 settembre 2023.
La notizia dell’approvazione della modulistica è stata data dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con apposito avviso pubblicato sul proprio portale.
Cos’è il social bonus
Quando si parla di social bonus si fa riferimento all’agevolazione di cui all’art. 81 del D. Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore, CTS.
L’agevolazione si sostanzia in un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società, in favore degli Enti del Terzo Settore, che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero:
- degli immobili pubblici inutilizzati e
- dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore.
Ai fini del social bonus, i beni mobili e immobili in parola devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività con modalità non commerciali. Dunque, l’ETS deve svolgere una delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del citato Codice del Terzo Settore (prestazioni sociali, educative, formative, ecc).
Il credito d’imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il suo utilizzo è ammesso in tre quote annuali di pari importo.
Approvata la modulistica per la presentazione dei progetti
In base a quanto detto finora, le erogazioni verso gli ETS sono agevolate con il social bonus solo se a monte l’ETS, destinatario delle liberalità, abbia presentato al Ministero del Lavoro un progetto relativo agli immobili più volte citati.
Da qui, è stato pubblicato il Decreto interdirettoriale n. 118 del 7 luglio 2023 (file pdf) con cui è stata adottata la modulistica relativa al procedimento di individuazione dei progetti di recupero ammissibili al Social Bonus nonché quella relativa alla rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti. Ciò in attuazione degli articoli 8, comma 3, e 10, comma 2, del Decreto interministeriale del 23 febbraio 2022.
La suddetta modulistica è disponibile all’interno dell’applicativo informativo, denominato “Social Bonus”, accessibile dal portale https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/documentazione-per-il-social-bonus.
Sito internet Social Bonus
Dal Ministero inoltre hanno comunicato che a breve sarà disponibile la piattaforma informatica mediante la quale gli enti beneficiari potranno presentare, alle scadenze normativamente previste, cioè entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, l’istanza di partecipazione, utilizzando la relativa modulistica a disposizione nella pagina Social Bonus.
Si ricorda che gli ETS interessati dal social bonus, dunque che ricevono le erogazioni liberali per progetti di recupero meritevoli di accoglimento, sono tenuti tra l’altro, a comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; sul proprio sito inoltre devono dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonchè della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse.