Il DL 23/2020, decreto liquidità, ha previsto il cosiddetto “Prestito decreto Liquidità”, ovvero la possibilità per imprese e professionisti, di accedere a finanziamenti fino a 30.000 euro coperti integralmente dalla garanzia del Fondo PMI. Questo tipo di aiuti, operano nell’ambito del “Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato”, da qui, la necessità di indicare la garanzia nell’autodichiarazione aiuti Covid che scade il prossimo 30 novembre 2022.
La compilazione dell’autodichiarazione, dovrà essere effettuata sulla base delle indicazioni operative pubblicate dal Fondo PMI che hanno permesso di inquadrare meglio l’allocazione delle suddette garanzie nel “Quadro temporaneo”.
E’ utile ricordare che per quadro temporaneo si intende il regime di Aiuti definito a livello di UE, per consentire ai singoli stati membri di intervenire durante la pandemia, in maniera più incisiva in favore delle imprese operanti sul rispettivo territorio nazionale, rispetto a quelli che sono i regolamenti ordinari in materia di aiuti di Stato.
Scadenza autodichiarazione aiuti Covid il 30 novembre
I soggetti beneficiari degli aiuti Covid-19, sovvenzioni, garanzie, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta ecc., rientranti nel c.d. regime ombrello (vedi art.1 del DL 41/2021) e non, devono presentare apposita autodichiarazione al Fisco. L’autodichiarazione deve essere presentata entro il prossimo 30 novembre.
Con l’autodichiarazione, le imprese attestano che l’importo degli aiuti fruiti non supera i massimali. Si fa riferimento al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”.
In caso di superamento dei massimali di aiuto ammessi durante la pandemia, l’importo dell’aiuto di Stato ricevuto per la parte che eccede il massimale spettante, deve essere spontaneamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero; ma senza sanzioni.
Si veda a tal fine:
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 11 dicembre 2021,
- il provvedimento, Prot. n. 143438/2022, del 27 aprile 2022.
Detto ciò, anche i prestiti coperti al 100% dalla Garanzia del Fondo PMI, devono essere indicati nell’autodichiarazione Covid. In particolare, facciamo riferimento alle garanzie riconosciute dal DL Liquidità; finanziamenti fino a 30.000 euro concessi in favore di imprese e professionisti.
Come indicare il Prestito decreto Liquidità nell’autodichiarazione Covid
In base alle indicazioni pubblicate dal Fondo PMI, le garanzie concesse ai sensi del comma 1, lettera m), dell’articolo 13 del DL Liquidità, prevedendo una copertura pari al 100% del finanziamento, sono inquadrate tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” – Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 e l’intero importo del finanziamento incide sul plafond a disposizione per ciascuna impresa (800.000,00 euro ovvero, per le imprese appartenenti al settore pesca 120.000,00 euro ovvero, per le imprese nel settore agricoltura, 100.000,00 euro).
Da qui, nell’autodichiarazione Covid, andrà barrata la suddetta sezione 3.1. del quadro A, sezione II, altri aiuti.
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