Non andrà più persa l’eccedenza, rispetto all’Irpef a debito, della detrazione spettante per gli investimenti nelle start up e nelle PMI innovative. Il contribuente potrà recuperarla sotto forma di credito d’imposta. La novità è contenuta in una proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati in data 19 luglio.
La proposta di legge (A.C. 107 e abbinata proposta di legge (A.C. 1061) contiene disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti . Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
Detrazioni maggiorate per investimenti in start-up
In alternativa alla detrazione di cui all’art.29 del DL 179/2012, le persone fisiche possono sfruttare una detrazione maggiorata per gli investimenti in start-up e PMI innovative.
In particolare il DL 34/2020 ( si veda l’articolo 38, comma 7), ha previsto nuovi incentivi fiscali all’investimento in startup innovative, che operano in alternativa a quelli già riconosciuti dall’articolo 29 citato.
Tali incentivi rafforzati operano:
- nel rispetto dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis;
- su un investimento massimo, per ciascun periodo d’imposta, fino a 100.000 euro.
L’investimento, detraibile al 50% anzichè al 30% (detrazione ordinaria), deve essere mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Come accennato sopra, la detrazione rafforzata spetta sia per gli investimenti effettuati direttamente dal contribuente sia per quelli realizzati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative.
L’estensione dell’agevolazione rafforzata anche agli investimenti realizzati nelle PMI innovative è contenuta all’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3. Anche in tale caso, il beneficio fiscale riguarda sia gli investimenti diretti sia quelli effettuati per il tramite di OICR che investano prevalentemente in PMI innovative.
L’investimento è agevolato sempre se l’impresa nella quale si investe è iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento e nei limiti del regolamento de minimis.
Per le PMI innovative l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 300.000 euro.
La proposta di legge approvata dal Governo
A oggi il contribuente non aveva possibilità di recuperare l’agevolazione che andava oltre l’Irpef a debito.
Per la precisione, in base all’art. 4 comma 5 del DM 28 dicembre 2020, laddove la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 4 comma 5 del DM 28 dicembre 2020).
Da qui, la proposta di legge in esame prevede, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente, che l’eccedenza sia trasformata in credito d’imposta utilizzabile:
- in dichiarazione o
- in compensazione in F24.
Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. La nuova disposizione si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame.