Via libera alla remissione in bonis per l’omessa comunicazione dei crediti contro il caro bollette maturati nel 2022. Infatti, dopo che con la risoluzione n° 27 del 19 giugno, l’Agenzia delle entrate ha espresso parere positivo in merito al ricorso alla remissione per l’omessa o errata comunicazione, con un avviso pubblicato nella giornata del 26 giugno, è stata reso nota la riattivazione del canale telematico per effettuare l’adempimento.
Dunque, chi non ha inviato la comunicazione può rimediare ricorrendo alla remissione in bonis. Vediamo entro quando e come può essere sanata l’omessa comunicazione.
Comunicazione per l’utilizzo dei credito d’imposta energia
Le norme con le quali il Governo ha previsto la spettanza di crediti d’imposta contro il caro bollette in favore delle imprese energivore e non energivore, gasivore e non gasivore, hanno disposto altresì un obbligo di comunicazione. La comunicazione da effettuarsi entro il 16 marzo 2023, riguardava il credito maturato nel 2022. L’omessa comunicazione, comportava la decadenza del credito residuo ossia l’impossibilità di un suo utilizzo in compensazione a partire dal 17 marzo.
Ad esempio erano oggetto di comunicazione al Fisco i crediti d’imposta quali:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- ” a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- ” a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- ” per le imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022,
- ” per le imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- ecc.
Detto ciò, in merito alla possibilità di sanare l’omessa comunicazione c’erano pareri contrastanti; infatti c’era chi sosteneva che l’omessa comunicazione potesse essere sanata con la remissione in bonis, chi invece riteneva che l’omessa comunicazione non potesse essere regolarizzata con la remissione in bonis perchè la comunicazione non si qualificava quale adempimento formale. Ciò considerata la previsione di decadenza del credito residuo in assenza della comunicazione.
Omessa o errata comunicazione: si alla remissione in bonis
A risolvere i dubbi operativi in merito al ricorso alla remissione in bonis ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 27.
Con tale documento l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come l’adempimento in parola debba essere ricondotto agli adempimenti formali posto che:
- non rappresenta condizione di accesso ai bonus;
- la sua omissione non annulla le compensazioni già effettuate alla data del 16 marzo (termine di invio della comunicazione), ma ha effetti ossia blocca quelle eventualmente poste in essere dopo tale data sulla base del credito residuo.
Dunque, con la risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023 è stata estesa l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.
Nel complesso, considerati che i suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre:
- la remissione in bonis dovra avvenire entro il 30 settembre (non entro il termine ordinario-30 novembre),
- comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito residuo.
L’impresa, anche tramite intermediario, dovrà presentare la comunicazione e versare la sanzione di 250 euro (codice tributo 8114).
Invece, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.