Le imprese che hanno maturato i bonus ossia uno dei crediti d’imposta riconosciuti contro il caro energia, consumi 3° e 4° trimestre 2022, entro il prossimo 16 marzo, devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo dei crediti maturati, al lordo di quanto hanno utilizzato in compensazione in F24 alla data di invio della comunicazione.
Le modalità di invio della comunicazione nonché il fac-simile del modello di comunicazione, sono stati individuati dall’Agenzia delle entrate con un provvedimento adottato in data 16 febbraio. Posto che, l’obbligo di comunicazione era stato previsto dal DL 176/2022, decreto Aiuti-quater.
Non tutti sono obbligati a inviare la comunicazione, infatti, possono farne a meno coloro i quali, hanno già utilizzato tutto il bonus per pagare imposte e contributi previdenziali oppure hanno effettuato la cessione in favore di altro soggetto: banche e intermediari finanziari; imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ecc.
Crediti d’imposta contro il caro bollette 3° e 4° trimestre 2022
Per contrastare l’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas, lo Stato ha previsto una serie di crediti d’imposta in favore delle imprese che hanno subito aumenti superiori al 30%. I professionisti non hanno diritto a questi bonus.
Inizialmente i bonus sono stato riservati solo alle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas, imprese energivore e gasivore. Dopodiché la platea dei beneficiari è stata allargata anche alle imprese con consumi normali da intendersi per tali, per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, quelle con contatori di potenza pari o superiore a 16,5 KW; nei fatti anche le imprese non energivore e non gasivore hanno potuto sfruttare i bonus; inoltre, per i consumi da ottobre in avanti, il riferimento ai contatori di potenza pari o superiori a 16,5 KW è stato sostituito. Infatti beneficiano dei bonus, anche le imprese con contatori di potenza pari o superiori a 4,5 kW.
Cosicché è stata ampliata tantissimo la platea dei beneficiari. Si veda a tal proposito l’art.1 del DL 144/2022 e del DL 176/2022, rispettivamente: decreto Aiuti-ter e decreto Aiuti-quater.
Quale comunicazione fare all’Agenzia delle entrate
Il decreto appena richiamato ha previsto che le imprese beneficiare dei suddetti crediti d’imposta, entro il prossimo 16 marzo, devono inviare al Fisco apposita comunicazione per evidenziare l’importo dei bonus spettanti.
Le modalità di invio della comunicazione sono state fissate dall’Agenzia delle entrate con un provvedimento adottato in data 16 febbraio.
Il provvedimento riguarda, nel dettaglio:
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale:
- relativi al mese di dicembre 2022;
- relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- relativi al terzo trimestre 2022;
- il bonus per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 spettante alle imprese agricole.
Attenzione, deve essere comunicato l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione. Così ad esempio, l’impresa con credito pari a 100, utilizzato per 60, dovrà comunicare comunque il totale di 100.
Quali sono i casi di esonero
Si ponga attenzione al fatto che, la comunicazione non dovrà essere effettuata laddove:
- alla data di invio della comunicazione, il credito d’imposta sia già interamente utilizzato in F24 (si utilizza per pagare imposte a debito e contributi previdenziali);
- il credito è stato oggetto di cessione.
La comunicazione deve essere comunque effettuata, laddove la cessione non si è ancora perfezionata ossia in caso di annullamento della cessione. Ovvero in caso di mancata accettazione del credito da parte del cessionario.
Massima attenzione deve essere prestata nella compilazione del quadro A del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati: il codice identificativo del credito (codice tributo); l’importo della spesa agevolata (“Importo di riferimento”); l’ammontare del credito maturato, in base alla percentuale indicata nella tabella riportata nelle istruzioni di compilazione del modello.
Per la trasmissione del modello di comunicazione, è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet.