Anche le imprese non energivore e quelle non gasivore possono accedere ai crediti d’imposta previsti contro il caro energia, a copertura dei consumi di gas ed energia elettrica a partire dal 2° trimestre 2022 in avanti. I bonus sono stati di volta in volta prorogati, di recente il DL 144/2022 e il DL 176/2022, rispettivamente decreto Aiuti-ter e decreto Aiuti-quater, hanno esteso le agevolazioni anche per il 4° trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre.
Considerate le varie proroghe, di volta in volta, l’Agenzia delle entrate, ha adottato i codici tributo da utilizzare in F24 per pagare imposte e contributi; i crediti possono essere anche oggetto di cessione.
Prima di analizzare i vari codici tributo, è utile ricordare che per imprese non energivore, si intendono quelle imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW. In precedenza, ossia per i consumi del 2° trimestre 2022, il limite era fissato a 16,5 kW. Con l’abbassamento della soglia da 16,5 KW a 4,5 KW, anche le attività più piccole, quali ad esempio, bar, ristoranti, hanno diritto al bonus.
Crediti d’imposta contro il caro energia: quali sono i codici tributo da utilizzare
I codici tributo che devono essere utilizzati in F24 dalle imprese non energivore e non gasivore possono essere di seguito individuati:
- credito d’imposta imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, credito d’imposta al 15%, codice tributo 6963;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, bonus al 25%, codice tributo 6964;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”, bonus al 15%, codice tributo 6970;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9, bonus al 25%, codice tributo 6971;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. credito d’imposta al 30%, codice tributo 6985;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, bonus al 40%, codice tributo 6986;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, bonus al 30%, codice tributo 6995;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, bonus al 40%, codice tributo 6996.
Una volta individuati i codici tributo da utilizzare, vediamo come deve essere compilato l’F24.
Bonus contro il caro energia, come compilare l’F24
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA.
Si ponga attenzione al fatto che, se i suddetti crediti sono oggetto di cessione, chi rileva il credito può utilizzarlo con i codici tributo riservato ai cessionari. Dunque non vanno utilizzati i codici sopra elencati.
In tale caso, i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione.