E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile, (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2023), il decreto (decreto 3 marzo 2023) che consentirà, fra le altre misure, alle imprese di rateizzare le bollette di luce e gas. Infatti, dopo che il DL 176/2022, decreto Aiuti-quater, ha previsto tale possibilità di rateazione, mancava ancora il decreto attuativo che rendesse effettivamente esercitabile la chance di rateazione.
Il decreto illustra le modalità semplificate per la formulazione di domande di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.
Vediamo in che modo potrà essere presentata la richiesta di rateazione. Si ponga attenzione al fatto che scegliere di rateizzare le bollette, comporta la rinuncia ai crediti d’imposta luce e gas riconosciuti alle imprese in riferimento al quarto trimestre 2022 (vedi art.1 del DL 144/2022 e del DL 176/2022).
Bollette luce e gas delle imprese: come richiedere la rateazione del debito
La possibilità di rateizzare le bollette di luce e gas è stata prevista con l’art. 3 del DL 176/2022, decreto Aiuti-quater.
In particolare, con l’obiettivo di dare una mano alle imprese contro il caro energia, il Governo ha previsto in loro favore, la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale:
- utilizzati per usi diversi dagli usi termoelettrici ed
- eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,
- per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
I consumi devono essere fatturati entro il 30 settembre 2023.
A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalita’ semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il decreto attuativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile.
Come rateizzare le bollette
Per ottenere la rateazione, è prevista una procedura ben precisa che richiede sia l’intervento dell’impresa si del fornitore de servizio luce e gas.
In particolare, come si legge nel decreto, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facolta’ di richiedere la rateizzazione degli importi indicati nelle bollette di luce e gas.
I fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:
- rateizzare, qualora richiesto dalle imprese l’importo eccedente della bolletta.
- riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.
Per importo eccedente della bolletta si intende l’ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo (1° gennaio-31 dicembre 2021).
La rateizzazione deve essere richiesta dall’impresa con apposita istanza che deve essere presentata entro 15 giorni dall’emissione della bolletta. L’istanza ava inoltrata via PEC al fornitore.
Nel decreto in esame, è evidenziato che per le bollette scadute al momento dell’emanazione dello stesso decreto, il termine di 15 giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di cambio del fornitore tra il periodo di riferimento e il periodo di cui si richiede la rateizzazione, è cura del fornitore attuale verificare l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento: acquisendo il dato dai precedenti fornitori ai quali è subentrato. In ogni caso l’impresa è tenuta ad allegare all’istanza copia delle bollette del periodo di riferimento.
Presentazione istanza e successivo responso del fornitore
L’istanza di rateazione presentata dall’impresa deve essere corredata da alcuni documenti ossia:
- una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’articolo
3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176; - una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza.
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante: l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.
Adesione al piano di rateazione e decadenza delle rate
L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, previa presentazione della seguente documentazione: a) contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176; attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
Il decreto regola anche l’eventuale omesso pagamento delle rate. In particolare, il piano di rateazione decade in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione. Da qui, l’impresa sarà tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni.
Infine si ribadisce che scegliere di rateizzare le bollette, comporta la rinuncia ai crediti d’imposta luce e gas riconosciuti alle imprese in riferimento al quarto trimestre 2022 (vedi art.1 del DL 144/2022 e art.1 del DL 176/2022).