La recente Manovra di bilancio per l’anno 2023 (approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197) oltre alle misure contro il caro energia per imprese e famiglie, la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e la proroga degli sgravi per le assunzioni di under 36 e donne cosiddette “svantaggiate”, non trascura l’universo delle partite Iva.
A queste ultime, la Legge numero 197, in vigore dal 1° gennaio 2023, dedica un alleggerimento dei carichi fiscali, grazie all’estensione del regime forfettario e l’applicazione della cosiddetta “flat tax incrementale”.
A tutto ciò si aggiunge, nell’anno corrente, la proroga del Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui, la copertura garantita dall’indennità ISCRO a carico dell’Inps, oltre a tutta una serie di misure che agevolano il rapporto con l’Erario: dal ravvedimento speciale allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Agevolazioni Partite Iva 2023: estensione del regime forfettario
L’articolo 1, comma 54 della Manovra 2023 eleva da 65 mila ad 85 mila euro la soglia di ricavi o compensi entro la quale è possibile applicare il regime forfettario.
L’altro requisito richiesto riguarda il sostenimento di spese non eccedenti i 20 mila euro per:
- Lavoratori dipendenti;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Prestatori di lavoro accessorio;
- Titolari di borse di studio, di assegno, sussidio o addestramento professionale;
- Utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro;
- Prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
I due requisiti citati devono realizzarsi:
- Nell’anno di inizio dell’attività (nuove realtà);
- Nell’anno precedente quello di adozione del regime forfettario (attività esistenti).
Grazie al regime forfettario si applica, per i primi cinque anni di attività, un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali ed Irap pari al 5%.
Trascorsi il periodo già menzionato, l’imposta corrisponde al 15% (la stessa che si applica per le attività esistenti).
A livello di Iva non viene addebitata l’imposta a titolo di rivalsa né portata in detrazione. Di conseguenza, i “forfettari” sono altresì esonerati dagli adempimenti collegati (dichiarazione Iva, registrazione corrispettivi, registrazione fatture emesse e ricevute).
Da ultimo, il reddito imponibile ai fini fiscali è determinato applicando all’ammontare dei ricavi – compensi percepiti, un coefficiente di redditività, variabile a seconda del tipo di attività svolta, identificata dal codice Ateco. Sono inoltre ininfluenti le sopravvenienze attive e passive, le plusvalenze o le minusvalenze realizzate in corso di regime.
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Flat tax incrementale
La Legge di bilancio (articolo 1, comma 55) contempla, per il solo anno 2023, in favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, una tassazione agevolata in luogo delle aliquote Irpef per scaglioni di reddito.
La novità è rappresentata da un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali, calcolata in misura pari al 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40 mila euro, corrispondente alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di una somma pari al 5% di quest’ultimo ammontare.
Il successivo comma 57 statuisce che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini Irpef ed addizionali, per il periodo d’imposta 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la flat tax incrementale.
Indennità ISCRO (cassa integrazione per professionisti)
Nelle more di una riforma degli ammortizzatori sociali la Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 numero 178) ha istituto in via sperimentale (articolo 1 comma 386) l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) per il triennio 2021-2023.
La prestazione, erogata dall’INPS, spetta a coloro che, iscritti alla Gestione Separata, esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ed altresì:
- Non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie né titolari di trattamento pensionistico diretto;
- Non sono beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
- Hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente l’inoltro della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti;
- Hanno dichiarato nell’anno precedente la trasmissione dell’istanza, un reddito inferiore a 8.299,76 euro;
- Sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria e risultano altresì titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della richiesta, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
L’indennità, riconosciuta dal primo giorno successivo la presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia Entrate, comunque:
- Non superiore ad euro 815,20 mensili;
- Non inferiore ad euro 254,75 mensili.
Al sussidio, erogato per 6 mensilità e non soggetto alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario, si affianca la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
La domanda di ISCRO può essere presentata una sola volta nell’arco del triennio, entro il 31 ottobre di ciascun anno 2021, 2022 e 2023.
Riduzione aliquote Iva per il riscaldamento
L’articolo 1, comma 16 della Manovra dispone, in deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 numero 633, di applicare un’aliquota Iva ridotta al 5% con riferimento alle forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
In caso di contabilizzazione sulla base dei consumi stimati, l’Iva al 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati in ragione dei dati effettivi dell’utenza, riferiti, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.
Le modalità di attuazione della misura sono rimandate ad un provvedimento dell’Agenzia entrate, sentite ARERA, da emanare entro il 28 febbraio prossimo.
Regolarizzazione irregolarità formali
Riconosciuta la possibilità (articolo 1, comma 166, Manovra di bilancio 2023) di sanare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022.
In particolare, la regolarizzazione può avvenire con il versamento di una somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il pagamento dell’importo citato avviene in due rate, rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
Ravvedimento speciale
Prevista in Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 174) una tipologia particolare di ravvedimento, che opera in deroga alla disciplina ordinaria.
Con riferimento infatti ai tributi amministrati dall’Agenzia entrate, le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento può avvenire in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sulle scadenze successive alla prima:
- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 20 dicembre;
- 31 marzo;
sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Ad ogni modo, la regolarizzazione è consentita a patto che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 numero 600.
Fondo Gasparrini
Sino al 31 dicembre 2023 (grazie alla proroga disposta in Legge di bilancio, articolo 1, comma 74, lettera a) è possibile beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo (di importo fino a 400 mila euro), al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, grazie all’intervento del Fondo Gasparrini che si fa carico del 50% degli interessi che maturano nel suddetto periodo di sospensione.
La misura in questione opera anche nei confronti di lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all’articolo 2083 del Codice civile, che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo di fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019, a causa della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Covid-19.
Bonus internet 2023
Parlando di bollette non si può non citare inoltre il bonus internet 2022 per imprese, partite IVA e PMI. Si tratta di un contributo fino a 2500 euro per aumentare la connettività delle imprese e ridurre ulteriormente il digital divide.
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