In caso di quote contributive maturate in due o più gestioni previdenziali, il lavoratore può attraverso particolari strumenti ricongiungere i vari versamenti contributivi sotto un unico tetto pensionistico: tra queste rientrano la pensione per totalizzazione (D.Lgs. n. 42/2006) e la pensione in cumulo (L. n. 232/2016).
Le pensioni raggiunte mediante i predetti istituti, al pari di quelli maturati autonomamente, ossia senza l’ausilio della ricongiunzione dei contributi, sono soggetti a diverse tipologie di trattenute.
Trattenute sulla pensione in regime di totalizzazione e di cumulo
Con il Messaggio n. 3190 del 22 agosto 2018, l’INPS ha fornito le indicazioni operative su come gestire tali trattenute con particolare riguardo:
- all’estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto della pensione;
- estinzione di finanziamenti, erogati dietro cessione del quinto dallo stipendio e successivamente traslati su pensione;
- alle somme dovute all’Inps derivanti da indebiti pensionistici e da TFS/TFR;
- agli indebiti post mortem;
- ai pignoramenti presso terzi;
- all’APE volontario;
- APE sociale erogato indebitamente;
- agli assegni;
- oneri da riscatto ai fini pensionistici.
Trattenute sulla pensione per cessione del quinto
Grazie alla c.d. “cessione del quinti della pensione”, i pensionati possono stipulare dei contratti di finanziamento tenendo conto sostanzialmente di due limiti:
- non può essere ceduto un importo superiore a un quinto della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria;
- la pensione non può scendere al di sotto del trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria
Dunque, in caso di pensione erogata in regime di totalizzazione, piuttosto che in regime di cumulo, bisogna tenere conto dei predetti limiti base. Ciò vale a prescindere che le quote pensionistiche vengano erogate dall’INPS oppure da altri Enti e/o Casse.
Trattenute per indebiti pensionistici e da TFS/TFR
In caso di presenza di somme non spettanti derivanti da gestioni pensionistiche Inps oppure da prestazioni di TFS/TFR, è previsto il recupero della sola quota di pertinenza dell’Istituto previdenziale. Dunque, eventuali somme indebitamente erogate da Enti e/o Casse sono recuperate direttamente da questi utlimi.
Trattenute sulla pensione post mortem
Laddove vengano erogate ratei di pensione dopo la morte del pensionato (post mortem), bisogna procedere alla restituzione delle somme con cadenza semestrale in proporzione agli importi di propria pertinenza.
Trattenute pensioni per pignoramenti presso terzi
La pensione in regime di totalizzazione o di cumulo è pignorabile presso terzi. Al riguardo, la somma sui cui far valere il pignoramento è costituito dalla/e quota/e di pensione in pagamento nella fase di accantonamento e, successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di assegnazione delle somme.
Trattenute per APE volontario
In presenza di pensione in regime di totalizzazione e di cumulo raggiunto grazie all’APE volontario, il recupero avviene secondo le pensioni ordinarie che prevedono 240 rate.
Trattenute pensione per assegni alimentari e di mantenimento
Tra le trattenute che possono insistere sulle pensioni in regime di totalizzazione e cumulo è possibile annoverare:
- gli assegni alimentari;
- e gli assegni di mantenimento.
In tali casi, le trattenute sono operate tenendo conto di quanto contenuto nel provvedimento stesso. Il limite massimo delle trattenute è costituito dalla metà dell’importo pensionistico in pagamento riferito al totale delle quote. Laddove l’importo pensionistico dovesse aumentare per via della maturazione di ulteriori quote pensionistiche, il limite massimo della trattenute aumentare in maniera proporzionale.
Qualora l’importo pensionistico dovesse successivamente incrementare, per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse, il limite massimo della trattenuta varierà corrispondentemente rispetto a quello originario.
Totalizzazione e cumulo, trattenute per oneri da riscatto
Infine, sulle pensioni in regime di totalizzazione e cumulo non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
INPS: Messaggio numero 3190 del 22-08-2018
Messaggio INPS numero 3190 del 22-08-2018 (118,1 KiB, 821 hits)